Sentenza 281/1992 (ECLI:IT:COST:1992:281)
Massima numero 18651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Titolo
SENT. 281/92 E. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ATTUAZIONE - GESTIONE DEGLI INTERVENTI - POSSIBILITA' PER LE REGIONI DI AFFIDARLA ALLE UNIVERSITA' MEDIANTE CONVENZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI PER "RIAPPROPRIAZIONE" DA PARTE DELLO STATO DI FUNZIONI GIA' TRASFERITE ALLE REGIONI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 281/92 E. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ATTUAZIONE - GESTIONE DEGLI INTERVENTI - POSSIBILITA' PER LE REGIONI DI AFFIDARLA ALLE UNIVERSITA' MEDIANTE CONVENZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI PER "RIAPPROPRIAZIONE" DA PARTE DELLO STATO DI FUNZIONI GIA' TRASFERITE ALLE REGIONI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La norma che conferisce alla Regione il potere di affidare alle Universita', mediante convenzione, la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari, in quanto facoltizzante e affidata alla iniziativa discrezionale della Regione stessa, non e' tale da arrecare alcuna limitazione alla sfera delle competenze regionali ne' e' in grado di determinare una qualche forma di riappropriazione da parte dello Stato di funzioni gia' trasferite. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, ultima parte, l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
La norma che conferisce alla Regione il potere di affidare alle Universita', mediante convenzione, la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari, in quanto facoltizzante e affidata alla iniziativa discrezionale della Regione stessa, non e' tale da arrecare alcuna limitazione alla sfera delle competenze regionali ne' e' in grado di determinare una qualche forma di riappropriazione da parte dello Stato di funzioni gia' trasferite. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, ultima parte, l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte