Sentenza 281/1992 (ECLI:IT:COST:1992:281)
Massima numero 18652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Titolo
SENT. 281/92 F. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ATTUAZIONE - CONFERENZA PER IL COORDINAMENTO TRA GLI INTERVENTI DELLA REGIONE E QUELLI DELL'UNIVERSITA' - COMPOSIZIONE - RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI, IN VIRTU' DI DELEGA DELLE REGIONI - RITENUTA ESCLUSIONE (PER LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 281/92 F. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ATTUAZIONE - CONFERENZA PER IL COORDINAMENTO TRA GLI INTERVENTI DELLA REGIONE E QUELLI DELL'UNIVERSITA' - COMPOSIZIONE - RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI, IN VIRTU' DI DELEGA DELLE REGIONI - RITENUTA ESCLUSIONE (PER LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La norma che regola la composizione della Conferenza per il coordinamento tra gli interventi della Regione e delle Universita' per la realizzazione del diritto agli studi universitari (nella quale devono essere presenti i rappresentanti della Regione, del Comitato regionale e di tutte le Universita', aventi sede nella Regione) non e' tale da escludere, ai fini della partecipazione alla conferenza stessa, la possibilita' di delega da parte delle Regioni agli enti locali e, nell'ambito della delega, la designazione, da parte degli enti delegati, di propri rappresentanti in seno alla conferenza (cfr. massima D). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 118, terzo comma, Cost.).
La norma che regola la composizione della Conferenza per il coordinamento tra gli interventi della Regione e delle Universita' per la realizzazione del diritto agli studi universitari (nella quale devono essere presenti i rappresentanti della Regione, del Comitato regionale e di tutte le Universita', aventi sede nella Regione) non e' tale da escludere, ai fini della partecipazione alla conferenza stessa, la possibilita' di delega da parte delle Regioni agli enti locali e, nell'ambito della delega, la designazione, da parte degli enti delegati, di propri rappresentanti in seno alla conferenza (cfr. massima D). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 118, terzo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 118
co. 3
Altri parametri e norme interposte