Sentenza 281/1992 (ECLI:IT:COST:1992:281)
Massima numero 18653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  04/06/1992;  Decisione del  04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18647  18648  18649  18650  18651  18652  18654  18655


Titolo
SENT. 281/92 G. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ATTUAZIONE - CONCESSIONE ALLE REGIONI DI BENI DELLO STATO IN USO PERPETUO E GRATUITO - CONSEGUENTI ONERI DI MANUTENZIONE - IMPOSIZIONE A CARICO DELLE REGIONI - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Ai sensi degli artt. 118 e 119 Cost. e' da escludersi la configurabilita' di una sorta di parallelismo necessario tra funzioni trasferite alle Regioni ed appartenenza regionale dei beni strumentalmente connessi all'esercizio di tali funzioni, stante il rapporto di non assoluta dipendenza che, sul piano costituzionale, e' dato rilevare tra la disciplina in tema di funzioni amministrative regionali e la disciplina del demanio e del patrimonio regionale. D'altra parte, la concessione alle Regioni dell'uso perpetuo e gratuito di beni immobili - e di materiale mobile in essi esistente - destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, si configura, al pari della proprieta', come un diritto di natura reale, che entra a far parte - secondo modalita' fissate dalla legge statale, cosi' come voluto dall'art. 119, ultimo comma, Cost. - del patrimonio indisponibile regionale, seguendo le sorti della funzione cui il bene stesso risulta destinato in via esclusiva, sicche' e' conforme a evidenti criteri di razionalita' che gli oneri di manutenzione e tributari seguano la disponibilita' concessa, senza corrispettivo, a titolo di "uso perpetuo", e che la cessazione della destinazione esclusiva posta a fondamento della concessione possa determinare la restituzione del bene al titolare originario. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, primo, secondo e quinto comma, della l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 118 e 119 Cost.). - S. n. 111/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte