Sentenza 281/1992 (ECLI:IT:COST:1992:281)
Massima numero 18654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Titolo
SENT. 281/92 H. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ATTUAZIONE - INTERVENTI REGIONALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE UNIVERSITARIA - ONERI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - IMPOSIZIONE A CARICO DELLE REGIONI, NONOSTANTE LA PREVISTA PARTECIPAZIONE DELLE UNIVERSITA' AI PROGRAMMI DI EDILIZIA GIA' PREDISPOSTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE E DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - RIFERIBILITA' DEGLI ONERI DI MANUTENZIONE AI SOLI EDIFICI DI PROPRIETA' REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 281/92 H. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ATTUAZIONE - INTERVENTI REGIONALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE UNIVERSITARIA - ONERI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - IMPOSIZIONE A CARICO DELLE REGIONI, NONOSTANTE LA PREVISTA PARTECIPAZIONE DELLE UNIVERSITA' AI PROGRAMMI DI EDILIZIA GIA' PREDISPOSTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE E DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - RIFERIBILITA' DEGLI ONERI DI MANUTENZIONE AI SOLI EDIFICI DI PROPRIETA' REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 18, quarto comma, l. n. 390 del 1991, nel porre a totale carico delle Regioni gli oneri di manutenzione degli immobili alla cui costruzione o al cui restauro abbiano concorso le Universita' in base a specifici stanziamenti ministeriali, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli edifici di proprieta' regionale, di cui al primo comma dello stesso art. 18, edifici costruiti o restaurati dalle Regioni nell'ambito dei propri programmi per l'edilizia residenziale universitaria. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 118 e 119 Cost.).
L'art. 18, quarto comma, l. n. 390 del 1991, nel porre a totale carico delle Regioni gli oneri di manutenzione degli immobili alla cui costruzione o al cui restauro abbiano concorso le Universita' in base a specifici stanziamenti ministeriali, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli edifici di proprieta' regionale, di cui al primo comma dello stesso art. 18, edifici costruiti o restaurati dalle Regioni nell'ambito dei propri programmi per l'edilizia residenziale universitaria. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 118 e 119 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte