Bilancio e contabilità pubblica - Istituzione delle imposte sul consumo dei manufatti con singolo impiego e delle bevande analcoliche edulcorate - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata irragionevolezza nonché violazione dei principi di capacità contributiva, di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica - Riconducibilità della disciplina impugnata alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., all'art. 36 dello statuto reg. Siciliana e al d.P.R. n. 1074 del 1965, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell'art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019, che istituiscono e disciplinano l'imposta sul consumo dei «manufatti con singolo impiego» e delle bevande analcoliche «edulcorate». La pretesa violazione dei parametri costituzionali evocati non attinenti al riparto delle competenze legislative non presenta alcun profilo di ridondanza rispetto a sfere di competenza costituzionalmente attribuite alla Regione; né quest'ultima menziona l'implicito presupposto dell'intera censura (quale la spettanza a sé stessa di buona parte delle entrate tributarie erariali riscosse nel proprio territorio), limitandosi ad affermare, sulla base di valutazioni prognostiche, che le nuove imposte incideranno negativamente sulla produzione delle aziende del territorio. Nulla argomenta, infine, circa l'eventuale rilievo della riserva allo Stato delle entrate derivanti dalle «imposte di produzione», essendo al contrario importante comprendere se le imposte in contestazione rientrino o meno nell'ambito di tale definizione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, le questioni sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: in primo luogo, la ricorrente deve individuare gli ambiti di competenza regionale - legislativa, amministrativa o finanziaria - incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quali, appunto, trovano fondamento le proprie competenze in tesi indirettamente lese; in secondo luogo, l'illustrazione del cosiddetto vizio di ridondanza non dev'essere apodittica, bensì adeguatamente motivata, in ordine alla sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, di un titolo di competenza regionale rispetto all'oggetto regolato dalla legge statale. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 194 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 145 del 2016).