Sentenza 281/1992 (ECLI:IT:COST:1992:281)
Massima numero 18655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  04/06/1992;  Decisione del  04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18647  18648  18649  18650  18651  18652  18653  18654


Titolo
SENT. 281/92 I. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ATTUAZIONE - ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DA PARTE DELLE REGIONI - DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE BORSE DI STUDIO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Compete al legislatore statale, nella disciplina delle modalita' di realizzazione del diritto allo studio universitario, determinare un divieto generale di cumulo che ben puo' trovare - come quello di cui all'art. 7, primo comma, lett. d), l. n. 390 del 1991, concernente l'assegnazione di borse di studio - la sua giustificazione di ordine costituzionale nelle connotazioni proprie del diritto agli studi universitari e nella esigenza di impiegare le risorse pubbliche destinate alla realizzazione di tale diritto, secondo criteri di razionalita' e di giustizia distributiva, cosi' da garantire una maggiore estensione della sfera dei soggetti beneficiari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, lett. d), della l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 117 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 34

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte