Sentenza 282/1992 (ECLI:IT:COST:1992:282)
Massima numero 18530
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18531
Titolo
SENT. 282/92 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ATTRIBUZIONI CONFLIGGIBILI - COMPETENZE DELEGATE - TUTELA ATTRAVERSO IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI.
SENT. 282/92 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ATTRIBUZIONI CONFLIGGIBILI - COMPETENZE DELEGATE - TUTELA ATTRAVERSO IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI.
Testo
Le Regioni sono legittimate a sollevare conflitto di attribuzione a tutela di competenze ad esse delegate dallo Stato ove ricorrano le due condizioni, che dette competenze siano state conferite mediante delega "devolutiva" o "traslativa" - vale a dire attraverso l'assegnazione delle potesta' delegate all'ambito di attribuzioni regionali, caratterizzata da una relativa stabilita' e non accompagnata dal permanere allo Stato di poteri "concorrenti" sui medesimi oggetti della delega - e che le competenze stesse costituiscano un'integrazione necessaria di funzioni "proprie" regionali, nel senso di sussistenza, tra le competenze trasferite e quelle delegate, di una saldatura funzionale tale che - in considerazione della conformazione risultante dalla disciplina e dalle finalita' contenute nelle leggi di attuazione della ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni - la revoca o la lesione delle funzioni delegate comporti un'incisione costituzionalmente rilevante sulle competenze "proprie" delle Regioni medesime. - S. nn. 559/1988, 579/1988, 977/1988, 1034/1988, 1112/1988 e 278/1991.
Le Regioni sono legittimate a sollevare conflitto di attribuzione a tutela di competenze ad esse delegate dallo Stato ove ricorrano le due condizioni, che dette competenze siano state conferite mediante delega "devolutiva" o "traslativa" - vale a dire attraverso l'assegnazione delle potesta' delegate all'ambito di attribuzioni regionali, caratterizzata da una relativa stabilita' e non accompagnata dal permanere allo Stato di poteri "concorrenti" sui medesimi oggetti della delega - e che le competenze stesse costituiscano un'integrazione necessaria di funzioni "proprie" regionali, nel senso di sussistenza, tra le competenze trasferite e quelle delegate, di una saldatura funzionale tale che - in considerazione della conformazione risultante dalla disciplina e dalle finalita' contenute nelle leggi di attuazione della ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni - la revoca o la lesione delle funzioni delegate comporti un'incisione costituzionalmente rilevante sulle competenze "proprie" delle Regioni medesime. - S. nn. 559/1988, 579/1988, 977/1988, 1034/1988, 1112/1988 e 278/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte