Ordinanza 284/1992 (ECLI:IT:COST:1992:284)
Massima numero 18451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Titolo
ORD. 284/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - DOCUMENTAZIONE - POSSIBILITA' CHE, SE LE PARTI VI CONSENTONO, IL VERBALE DI UDIENZA, ANCHE FUORI DALLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 140 COD.PROC.PEN., SIA REDATTO IN FORMA RIASSUNTIVA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DELEGA, DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE E DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - QUESTIONE FORMULATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE LA VOLONTA' DELLE PARTI VINCOLI IL GIUDICE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 284/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - DOCUMENTAZIONE - POSSIBILITA' CHE, SE LE PARTI VI CONSENTONO, IL VERBALE DI UDIENZA, ANCHE FUORI DALLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 140 COD.PROC.PEN., SIA REDATTO IN FORMA RIASSUNTIVA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DELEGA, DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE E DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - QUESTIONE FORMULATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE LA VOLONTA' DELLE PARTI VINCOLI IL GIUDICE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La previsione dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., che, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 140, cod. proc. pen., il verbale di udienza possa essere redatto solo in forma riassuntiva, se le parti vi consentono, non viola ne' la direttiva n. 8 della legge di delega, che affida esclusivamente al giudice, senza alcun condizionamento, la scelta di una documentazione degli atti processuali diversa da quella normalmente prevista, ne' il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge in quanto il giudice, pur in presenza di un eventuale accordo delle parti, e' comunque libero di applicare la norma che prevede l'alternativa fra la redazione integrale e la redazione riassuntiva (art. 134), nonche' la norma che, in presenza di determinati presupposti, lo facoltizza ad adottare la seconda anche a prescindere dalla riproduzione fonografica (art. 140). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 101 e seguenti, e 76 - in relazione all'art. 2, dir. n. 8, l. 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost.).
La previsione dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., che, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 140, cod. proc. pen., il verbale di udienza possa essere redatto solo in forma riassuntiva, se le parti vi consentono, non viola ne' la direttiva n. 8 della legge di delega, che affida esclusivamente al giudice, senza alcun condizionamento, la scelta di una documentazione degli atti processuali diversa da quella normalmente prevista, ne' il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge in quanto il giudice, pur in presenza di un eventuale accordo delle parti, e' comunque libero di applicare la norma che prevede l'alternativa fra la redazione integrale e la redazione riassuntiva (art. 134), nonche' la norma che, in presenza di determinati presupposti, lo facoltizza ad adottare la seconda anche a prescindere dalla riproduzione fonografica (art. 140). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 101 e seguenti, e 76 - in relazione all'art. 2, dir. n. 8, l. 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. n. 8