Ordinanza 284/1992 (ECLI:IT:COST:1992:284)
Massima numero 18452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Titolo
ORD. 284/92 C. PROCESSO PENALE - LEGGE DI DELEGA - PREVISTA VERBALIZZAZIONE IN FORMA RIASSUNTIVA - PROSPETTATA INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO E SUL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DENUNCIATA INCOMPATIBILITA' CON ALTRE DIRETTIVE DELLA STESSA LEGGE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 284/92 C. PROCESSO PENALE - LEGGE DI DELEGA - PREVISTA VERBALIZZAZIONE IN FORMA RIASSUNTIVA - PROSPETTATA INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO E SUL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DENUNCIATA INCOMPATIBILITA' CON ALTRE DIRETTIVE DELLA STESSA LEGGE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 2, direttiva 8, della legge di delega n. 81 del 1987, che prevede la possibilita' di una verbalizzazione del dibattimento in forma riassuntiva, non e' lesiva ne' del principio di ragionevolezza ne' del diritto di difesa, e neppure puo' dirsi incompatibile con le altre direttive della medesima legge (art. 2, nn. 2, 66 e 73) che impongono l'oralita', l'immediatezza e la concentrazione del dibattimento, l'esame diretto dell'imputato e dei testimoni e la realizzazione del sistema accusatorio. Nella norma in questione, infatti, la verbalizzazione in forma riassuntiva e' meramente alternativa rispetto a quella integrale che il legislatore delegante ha mostrato di preferire, e d'altra parte e' ragionevole prevedere che, in alcune ipotesi, non sia essenziale, per garantire il contraddittorio, assicurare la pedissequa corrispondenza della documentazione agli atti che essa riproduce. Inoltre, quanto ai principi della legge di delega, essi non possono essere intesi in senso assoluto ma vanno invece considerati nel complessivo ambito generale della disciplina concreta nella quale si traducono, con le deroghe e le eccezioni, cioe', che il legislatore, senza svuotarli di contenuto, ha ritenuto di porre. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 2, nn. 2, 66 e 73, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 2, n. 8., legge 16 febraio 1987, n. 81, sollevata in subordine al mancato accoglimento delle questioni contemporaneamente proposte nei confronti degli artt. 134, 140 e 567 cod. proc. pen.). - S. n. 529/1990.
La disposizione dell'art. 2, direttiva 8, della legge di delega n. 81 del 1987, che prevede la possibilita' di una verbalizzazione del dibattimento in forma riassuntiva, non e' lesiva ne' del principio di ragionevolezza ne' del diritto di difesa, e neppure puo' dirsi incompatibile con le altre direttive della medesima legge (art. 2, nn. 2, 66 e 73) che impongono l'oralita', l'immediatezza e la concentrazione del dibattimento, l'esame diretto dell'imputato e dei testimoni e la realizzazione del sistema accusatorio. Nella norma in questione, infatti, la verbalizzazione in forma riassuntiva e' meramente alternativa rispetto a quella integrale che il legislatore delegante ha mostrato di preferire, e d'altra parte e' ragionevole prevedere che, in alcune ipotesi, non sia essenziale, per garantire il contraddittorio, assicurare la pedissequa corrispondenza della documentazione agli atti che essa riproduce. Inoltre, quanto ai principi della legge di delega, essi non possono essere intesi in senso assoluto ma vanno invece considerati nel complessivo ambito generale della disciplina concreta nella quale si traducono, con le deroghe e le eccezioni, cioe', che il legislatore, senza svuotarli di contenuto, ha ritenuto di porre. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 2, nn. 2, 66 e 73, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 2, n. 8., legge 16 febraio 1987, n. 81, sollevata in subordine al mancato accoglimento delle questioni contemporaneamente proposte nei confronti degli artt. 134, 140 e 567 cod. proc. pen.). - S. n. 529/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 2
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 66
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 73