Ordinanza 285/1992 (ECLI:IT:COST:1992:285)
Massima numero 18487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18488
Titolo
ORD. 285/92 A. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - COSTRUZIONE DI DEPOSITO DI GASOLIO AGRICOLO SENZA LA PRESCRITTA DENUNCIA ALL'U.T.I.F. - COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE, SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, SULLA BASE DEL'IMPOSTA ORDINARIA ANZICHE' SULLA BASE DELL'IMPOSTA AGEVOLATA PER I CARBURANTI AGRICOLI COME INVECE RITENUTO DAL GIUDICE A QUO - LAMENTATA INDETERMINATEZZA DELLA SANZIONE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLA PENA - PROSPETTAZIONE DI DUBBIO INTERPRETATIVO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 285/92 A. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - COSTRUZIONE DI DEPOSITO DI GASOLIO AGRICOLO SENZA LA PRESCRITTA DENUNCIA ALL'U.T.I.F. - COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE, SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, SULLA BASE DEL'IMPOSTA ORDINARIA ANZICHE' SULLA BASE DELL'IMPOSTA AGEVOLATA PER I CARBURANTI AGRICOLI COME INVECE RITENUTO DAL GIUDICE A QUO - LAMENTATA INDETERMINATEZZA DELLA SANZIONE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLA PENA - PROSPETTAZIONE DI DUBBIO INTERPRETATIVO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Riguardo al reato di omessa denuncia all'U.T.I.F. dell'esercizio di deposito di oli minerali, combustibili o lubrificanti, per il quale l'art. 13 del d.l. n. 271 del 1957 (conv. in legge n. 474 del 1957) commina la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, la incertezza, denunciata in relazione al caso di deposito di gasolio agricolo, sull'imposta a cui la sanzione va commisurata (se l'imposta ordinaria, secondo quanto stabilito dalla Cassazione penale, o l'imposta agevolata gravante sui carburanti per l'agricoltura, come invece ritenuto dal giudice rimettente) costituisce un mero dubbio interpretativo, la cui soluzione spetta a lui esclusivamente, e non puo' quindi dar luogo ad una questione - come quella sollevata nei confronti del su indicato art. 13, per lesione del principio della tassativita' della fattispecie penale - che la Corte possa esaminare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Cfr. ex plurimis, O. nn. 77/1990 e 227/1991.
Riguardo al reato di omessa denuncia all'U.T.I.F. dell'esercizio di deposito di oli minerali, combustibili o lubrificanti, per il quale l'art. 13 del d.l. n. 271 del 1957 (conv. in legge n. 474 del 1957) commina la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, la incertezza, denunciata in relazione al caso di deposito di gasolio agricolo, sull'imposta a cui la sanzione va commisurata (se l'imposta ordinaria, secondo quanto stabilito dalla Cassazione penale, o l'imposta agevolata gravante sui carburanti per l'agricoltura, come invece ritenuto dal giudice rimettente) costituisce un mero dubbio interpretativo, la cui soluzione spetta a lui esclusivamente, e non puo' quindi dar luogo ad una questione - come quella sollevata nei confronti del su indicato art. 13, per lesione del principio della tassativita' della fattispecie penale - che la Corte possa esaminare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Cfr. ex plurimis, O. nn. 77/1990 e 227/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte