Ordinanza 286/1992 (ECLI:IT:COST:1992:286)
Massima numero 18532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  04/06/1992;  Decisione del  04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 286/92. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA' - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE, QUALE MOTIVO DI REIEZIONE DELL'ISTANZA DI CONVALIDA, IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELL'INTIMATO, DELL'OPPOSIZIONE DISPIEGATA DAL TERZO EX ART. 105, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nel procedimento per convalida di sfratto il terzo interveniente ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., puo' essere legittimato a proporre opposizione con gli stessi effetti della comparizione e della opposizione dell'intimato solo se titolare di uno dei rapporti tipici previsti dall'art. 657 stesso codice. Pertanto non puo' dirsi assolto l'obbligo di motivazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento ai principi di eguaglianza e diritto di difesa, dell'art. 663 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede quale motivo di reiezione della istanza di convalida di sfratto per morosita', in caso di mancata comparizione dell'intimato, anche la opposizione dispiegata dal terzo intervenuto, qualora il giudice rimettente, nel sollevarla, abbia omesso - come nella specie - di accertare la posizione sostanziale dell'interveniente. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663 cod. proc. civ., in parte qua, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte