Legge - Procedimento legislativo - Proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Cecconi e Tasso, in materia di elezione della Camera dei deputati e di elezione del Senato della Repubblica, nonché relativa alla determinazione e revisione dei collegi uninominali (A.C. 1781) - Pubblicazione e distribuzione in aula della proposta di legge - Valutazione del Presidente della Camera dei deputati di inammissibilità delle previsioni riguardanti l'introduzione dell'istituto del c.d. "referendum di richiamo" - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall'on. Andrea Cecconi - Lamentata menomazione delle prerogative spettanti al singolo parlamentare (in particolare: del potere di iniziativa legislativa) - Difetto di violazioni manifeste delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare - Inammissibilità del ricorso.
È dichiarato inammissibile, per difetto di violazioni manifeste delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall'onorevole Andrea Cecconi, per violazione degli artt. 71, primo comma, 72 e 67 Cost., nei confronti del Presidente della Camera dei deputati e, ove occorra, della Camera dei deputati, in riferimento alla decisione del Presidente della Camera di deputati, comunicata con lettera del 10 gennaio 2020, di non ammettere il progetto di legge A.C. n. 1781, per inammissibilità delle previsioni riguardanti l'introduzione dell'istituto del c.d. "referendum di richiamo", presentato dallo stesso ricorrente (cofirmatario l'onorevole Antonio Tasso), in materia di elezione della Camera dei deputati e di elezione del Senato della Repubblica, nonché relativo alla determinazione e revisione dei collegi uninominali. Dalla prospettazione del ricorrente non emerge che la valutazione di inammissibilità del progetto di legge abbia prodotto, di per sé, un vulnus grave e manifesto della prerogativa parlamentare di iniziativa legislativa e, di conseguenza, neppure della prerogativa della discussione e del voto in assemblea e, in generale, del libero esercizio del mandato parlamentare.
Al singolo parlamentare spettano una serie di prerogative, diverse e distinte da quelle di cui dispone come componente dell'Assemblea, che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. (Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019).
La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta, sotto il profilo oggettivo, dovendosi fondarsi sull'allegazione di vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari, rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. (Precedenti citati: ordinanze n. 67 del 2021, n. 66 del 2021, n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019 e n. 17 del 2019).
L'autonomia costituzionale riconosciuta alle Camere, in particolare dagli artt. 64 e 72 Cost., si esplica non solo mediante l'adozione del proprio Regolamento, ma altresì mediante l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni regolamentari. In forza del principio di autonomia delle Camere, l'estensione del potere presidenziale di controllo sull'ammissibilità dei progetti di legge e le concrete modalità del suo esercizio possono essere oggetto di valutazione ad opera della Corte costituzionale solo in presenza di manifesta menomazione delle attribuzioni costituzionali del parlamentare. (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2014, n. 78 del 1984 e n. 129 del 1981; ordinanze n. 86 del 2020, n. 17 del 2019 e n. 149 del 2016).