Sentenza 289/1992 (ECLI:IT:COST:1992:289)
Massima numero 18750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  04/06/1992;  Decisione del  04/06/1992
Deposito del 22/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18751  18754


Titolo
SENT. 289/92 A. IMPIEGO PUBBLICO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - SUSSISTENZA DI PRINCIPI COMUNI VALEVOLI SIA PER I PUBBLICI DIPENDENTI CHE PER I MAGISTRATI - PECULIARITA' DELLO 'STATUS' DI MAGISTRATO - CONSEGUENTE OBBLIGO DEL LEGISLATORE DI DIFFERENZIARE, IN RELAZIONE AD ESSE LA NORMATIVA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, anche nella materia relativa al procedimento disciplinare dei pubblici dipendenti, non si puo' negare che la Costituzione, stabilisce principi comuni valevoli sia per il pubblico impiegato che per il magistrato; nello stesso tempo, tuttavia, il comune aspetto di fondo, dipendente dal fatto che ambedue le categorie interessate sono legate da un servizio pubblico con lo Stato, non impedisce, ed anzi esige che il legislatore consideri, nell'ambito di un esercizio non irragionevole della sua dicrezionalita' politica, le peculiarita' dello 'status' del magistrato, prevedendo un trattamento differenziato che e' infatti imposto dalla stessa Costituzione che, agli artt. da 101 a 113 detta disposizioni dirette ad assicurare, a garanzia dell'autonomia e imparzialita' di una funzione di vitale importanza per l'esistenza dello stato di diritto, la piu' ampia tutela dell'indipendenza dei giudici considerati sia come singoli soggetti sia come ordine giudiziario. - Sulla disciplina riguardante gli impiegati civili dello Stato v. S. n. 145/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte