Sentenza 289/1992 (ECLI:IT:COST:1992:289)
Massima numero 18754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  04/06/1992;  Decisione del  04/06/1992
Deposito del 22/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18750  18751


Titolo
SENT. 289/92 C. IMPIEGO PUBBLICO - PROCEDIMENTO DISCILINARE A CARICO DI PUBBLICI DIPENDENTI - ISTITUTO DELLA RIABILITAZIONE - PREVISTA ESTENSIONE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI MAGISTRATI - MANCATA CONSIDERAZIONE, IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DELLE DIFFERENZE SUSSISTENTI FRA I MAGISTRATI ED I PUBBLICI DIPENDENTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE 'QUA'.

Testo
L'istituto della riabilitazione previsto a favore degli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare, Cosi' come disciplinato dall'impugnato art. 87 D.P.R. 20 gennaio 1957, n. 3, assume la configurazione di un atto amministrativo e non puo', pertanto, essere automaticamente esteso alle sanzioni disciplinari irrogate ai magistrati in considerazione del ben diverso procedimento disciplinare previsto per questi ultimi (V. massima B): il trapianto della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato nel sistema disciplinare stabilito per i magistrati da' luogo ad un irragionevole innesto in palese contrasto con il principio di uguaglianza. Ne' l'art. 87 d.P.R. n. 3 del 1957 puo' rientrare fra quelle "disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato", che, in quanto non contrarie all'ordinamento giudiziario e non incompatibili con lo 'status' dei giudici, sono applicabili, ai sensi dell'art. 276 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, anche ai magistrati dell'ordine goiudiziario. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 87 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dell'art. 276 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte