Sentenza 290/1992 (ECLI:IT:COST:1992:290)
Massima numero 18430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 22/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18431
Titolo
SENT. 290/92 A. CONCORDATO (TRA STATO E CHIESA) - ACCORDO E PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATIVI - INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA - MANCATA PREVISIONE, QUANTO MENO PER LA SCUOLA ELEMENTARE, DELLA OBBLIGATORIA COLLOCAZIONE DI TALE INSEGNAMENTO ALL'INIZIO OD ALLA FINE DELLE LEZIONI - LAMENTATA INCIDENZA SULLO STATO DI "NON OBBLIGO" DEI "NON AVVALENTISI", IN CUI SI ESPLICA NEL CASO LA LIBERTA' DI COSCIENZA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 290/92 A. CONCORDATO (TRA STATO E CHIESA) - ACCORDO E PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATIVI - INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA - MANCATA PREVISIONE, QUANTO MENO PER LA SCUOLA ELEMENTARE, DELLA OBBLIGATORIA COLLOCAZIONE DI TALE INSEGNAMENTO ALL'INIZIO OD ALLA FINE DELLE LEZIONI - LAMENTATA INCIDENZA SULLO STATO DI "NON OBBLIGO" DEI "NON AVVALENTISI", IN CUI SI ESPLICA NEL CASO LA LIBERTA' DI COSCIENZA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Lo stato di non obbligo per i non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica vale a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di liberta' di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica, sicche' non hanno rapporto con la liberta' religiosa le modalita' di impegno o disimpegno scolastico connesse all'organizzazione interna della scuola. Pertanto gli inconvenienti di fatto lamentati - con particolare riferimento alla scuola elementare o dell'obbligo - per i non avvalentisi (inserimento di una didattica facoltativa nel normale orario di lezioni e, quindi, anche in ore intercalari, con conseguente possibile temporaneo allontanamento del minore dall'istituto scolastico) sono privi di rilievo costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost., dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui non prevedono, quanto meno per la scuola elementare, la obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio od alla fine delle lezioni). - v., nello stesso senso, S. n. 13/1991.
Lo stato di non obbligo per i non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica vale a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di liberta' di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica, sicche' non hanno rapporto con la liberta' religiosa le modalita' di impegno o disimpegno scolastico connesse all'organizzazione interna della scuola. Pertanto gli inconvenienti di fatto lamentati - con particolare riferimento alla scuola elementare o dell'obbligo - per i non avvalentisi (inserimento di una didattica facoltativa nel normale orario di lezioni e, quindi, anche in ore intercalari, con conseguente possibile temporaneo allontanamento del minore dall'istituto scolastico) sono privi di rilievo costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost., dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui non prevedono, quanto meno per la scuola elementare, la obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio od alla fine delle lezioni). - v., nello stesso senso, S. n. 13/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte