Sentenza 291/1992 (ECLI:IT:COST:1992:291)
Massima numero 18483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 22/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18484
Titolo
SENT. 291/92 A. REATO IN GENERE - SOTTRAZIONE DELL'AUTOVEICOLO OGGETTO DI PRIVILEGIO LEGALE ALLA GARANZIA DEL CREDITORE - CONFIGURAZIONE DI TALE CONDOTTA COME DELITTO - RITENUTA MANCANZA DI PERICOLOSITA' SOCIALE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA DIGNITA' UMANA, DELLA LIBERTA' PERSONALE, DELLA NECESSARIA OFFENSIVITA' DEL REATO E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 291/92 A. REATO IN GENERE - SOTTRAZIONE DELL'AUTOVEICOLO OGGETTO DI PRIVILEGIO LEGALE ALLA GARANZIA DEL CREDITORE - CONFIGURAZIONE DI TALE CONDOTTA COME DELITTO - RITENUTA MANCANZA DI PERICOLOSITA' SOCIALE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA DIGNITA' UMANA, DELLA LIBERTA' PERSONALE, DELLA NECESSARIA OFFENSIVITA' DEL REATO E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma di cui all'art. 10, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, che sanziona penalmente il fatto di distruggere, occultare, ovvero di sottrarre alla garanzia del creditore privilegiato l'autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto, nasce sul nuovo terreno costituito dallo speciale regime di circolazione degli autoveicoli e trova la sua ragion d'essere nella esigenza al fine d'incentivare le vendite rateali degli autoveicoli, di rafforzare la tutela civilistica del creditore rappresentata da una ipoteca mobiliare, non implicante spossessamento come il pegno, e percio' in grado di offrire minore tutela delle ragioni creditizie; peraltro, l'originaria genesi privatistica della disciplina relativa alla pubblicita' automobilistica e' venuta ad acquisire, con il tempo, una funzione anche pubblicistica per la pluralita' degli aspetti coinvolti (dalla sicurezza stradale, al regime di responsabilita' civile da circolazione, ai controlli sulla limitazione della circolazione di veicoli con finalita' di tutela della salute, ai profili fiscali attinenti la circolazione) - a parte gli aspetti fraudolenti della condotta delittuosa caratterizzante la fattispecie incriminatrice, si' che non puo' parlarsi - come ritenuto dal giudice 'a quo' - di mera repressione penale dell'inadempimento del credito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale del'art. 10 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sollevata in riferimento agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.). - Sulla legittimita' del particolare procedimento esecutivo previsto in ordine agli autoveicoli oggetto di privilegio speciale v. S. nn. 59/1967, 114/1972 e O. 36/1968.
La norma di cui all'art. 10, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, che sanziona penalmente il fatto di distruggere, occultare, ovvero di sottrarre alla garanzia del creditore privilegiato l'autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto, nasce sul nuovo terreno costituito dallo speciale regime di circolazione degli autoveicoli e trova la sua ragion d'essere nella esigenza al fine d'incentivare le vendite rateali degli autoveicoli, di rafforzare la tutela civilistica del creditore rappresentata da una ipoteca mobiliare, non implicante spossessamento come il pegno, e percio' in grado di offrire minore tutela delle ragioni creditizie; peraltro, l'originaria genesi privatistica della disciplina relativa alla pubblicita' automobilistica e' venuta ad acquisire, con il tempo, una funzione anche pubblicistica per la pluralita' degli aspetti coinvolti (dalla sicurezza stradale, al regime di responsabilita' civile da circolazione, ai controlli sulla limitazione della circolazione di veicoli con finalita' di tutela della salute, ai profili fiscali attinenti la circolazione) - a parte gli aspetti fraudolenti della condotta delittuosa caratterizzante la fattispecie incriminatrice, si' che non puo' parlarsi - come ritenuto dal giudice 'a quo' - di mera repressione penale dell'inadempimento del credito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale del'art. 10 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sollevata in riferimento agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.). - Sulla legittimita' del particolare procedimento esecutivo previsto in ordine agli autoveicoli oggetto di privilegio speciale v. S. nn. 59/1967, 114/1972 e O. 36/1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte