Sentenza 291/1992 (ECLI:IT:COST:1992:291)
Massima numero 18484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 22/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18483
Titolo
SENT. 291/92 B. REATO IN GENERE - SOTTRAZIONE DELL'AUTOVEICOLO OGGETTO DI PRIVILEGIO LEGALE ALLA GARANZIA DEL CREDITORE - CONFIGURAZIONE DI TALE CONDOTTA COME DELITTO - RICONOSCIMENTO DI TUTELA PENALE AI SOLI VENDITORI DI TALE CATEGORIA DI BENI CON CONSEGUENTE PENALIZZAZIONE, TRA TUTTI I DEBITORI, DI QUELLI POSSESSORI O PROPRIETARI DI AUTOVEICOLI - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 291/92 B. REATO IN GENERE - SOTTRAZIONE DELL'AUTOVEICOLO OGGETTO DI PRIVILEGIO LEGALE ALLA GARANZIA DEL CREDITORE - CONFIGURAZIONE DI TALE CONDOTTA COME DELITTO - RICONOSCIMENTO DI TUTELA PENALE AI SOLI VENDITORI DI TALE CATEGORIA DI BENI CON CONSEGUENTE PENALIZZAZIONE, TRA TUTTI I DEBITORI, DI QUELLI POSSESSORI O PROPRIETARI DI AUTOVEICOLI - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La categoria dei mobili registrati, della quale fanno parte gli autoveicoli cui si riferisce la garanzia, integra una vera e propria fattispecie legale, caratterizzata dalla presenza di un sistema di pubblicita' che unifica i beni e ne determina l'inquadramento nell'ambito di un concetto unitario che tuttavia non richiede la uniformita' delle garanzie sotto l'aspetto civilistico e penalistico; deve percio' escludersi una violazione del principio di uguaglianza per il fatto che l'impugnato art. 10 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sanzionando penalmente gli atti volti alla sottrazione del bene oggetto di privilegio alla garanzia del creditore, accorderebbe una tutela penale solo ai venditori o finanziatori dell'acquisto di autoveicoli, cosi' penalizzando, fra tutti i debitori, quelli possessori o proprietari di tale categoria di beni.(Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
La categoria dei mobili registrati, della quale fanno parte gli autoveicoli cui si riferisce la garanzia, integra una vera e propria fattispecie legale, caratterizzata dalla presenza di un sistema di pubblicita' che unifica i beni e ne determina l'inquadramento nell'ambito di un concetto unitario che tuttavia non richiede la uniformita' delle garanzie sotto l'aspetto civilistico e penalistico; deve percio' escludersi una violazione del principio di uguaglianza per il fatto che l'impugnato art. 10 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sanzionando penalmente gli atti volti alla sottrazione del bene oggetto di privilegio alla garanzia del creditore, accorderebbe una tutela penale solo ai venditori o finanziatori dell'acquisto di autoveicoli, cosi' penalizzando, fra tutti i debitori, quelli possessori o proprietari di tale categoria di beni.(Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte