Sentenza 292/1992 (ECLI:IT:COST:1992:292)
Massima numero 18453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  04/06/1992;  Decisione del  04/06/1992
Deposito del 22/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18454  18455


Titolo
SENT. 292/92 A. PROCESSO PENALE - DENUNCE DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE.

Testo
La denuncia dei reati perseguibili d'ufficio cui, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., sono tenuti i pubblici ufficiali, e quindi anche i giudici, quando li rilevino nell'esercizio delle loro funzioni, presuppone l'individuazione degli elementi essenziali di un fatto ritenuto rispondente ad una fattispecie incriminatrice e l'acquisizione di fonti di prova sufficienti a dare concretezza alle relative valutazioni. Pertanto tale attivita', essendo prodromica all'esercizio dell'azione penale, si colloca nell'ambito della funzione requirente in quanto strumentale al suo esercizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte