Sentenza 292/1992 (ECLI:IT:COST:1992:292)
Massima numero 18454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  04/06/1992;  Decisione del  04/06/1992
Deposito del 22/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18453  18455


Titolo
SENT. 292/92 B. PROCESSO PENALE - DENUNCIA OBBLIGATORIA DEL GIUDICE PER FATTO-REATO RISCONTRATO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - CONSEGUENTE PREVISTA INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLO ALLA LEGGE E DEL GIUDICE NATURALE , NONCHE' DELLE DIRETTIVE DELLA LEGGE DELEGA - INSUSSISTENZA - ATTIVITA' PRODROMICA ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E PERTANTO ASSIMILABILE ALLA FUNZIONE REQUIRENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La denuncia proposta obbligatoriamente dal giudice, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., per un reato rilevato nell'esercizio delle sue funzioni, si colloca nell'orbita della funzione requirente (ved. massima A) in quanto strumentale al suo esercizio e pertanto il considerarla, nell'art. 34, terzo comma, come causa di incompatibilita' al giudizio - anche se non espressamente prevista nella direttiva n. 67 della legge di delega - e' coerente con un sistema processuale ispirato - come la stessa direttiva n. 67, prima e seconda parte, conferma - alla necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti. Non puo' quindi ritenersi che tale direttiva non sia stata osservata, ne', di conseguenza, che sussista contrasto con i principi della soggezione del giudice alla sola legge e della naturalita' del giudice, non certo violati da una predeterminazione legislativa - come quella che si verifica nella norma in questione - di spostamenti di competenza necessari ad assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello dell'imparzialita' del giudice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 - in relazione all'art. 2, nn. 1 e 67, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - 25 e 101 Cost., dell'art. 34, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sulla distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti: S. n. 496/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 1

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 67