Sentenza 292/1992 (ECLI:IT:COST:1992:292)
Massima numero 18455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 22/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Titolo
SENT. 292/92 C. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE - NORME DELLA DISCIPLINA ATTUALE - RAFFRONTO CON QUELLE DEL CODICE PREVIGENTE - TENDENZIALE COINCIDENZA.
SENT. 292/92 C. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE - NORME DELLA DISCIPLINA ATTUALE - RAFFRONTO CON QUELLE DEL CODICE PREVIGENTE - TENDENZIALE COINCIDENZA.
Testo
Nel dettare, in materia di incompatibilita' a giudicare, la direttiva n. 67 della legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale, il legislatore non ha mostrato di volersi discostare dai criteri ispiratori della previgente disciplina, salve, ovviamente, le innovazioni imposte dalla mutata struttura del procedimento. L'intero terzo comma dell'art. 34 dell'attuale codice (concernente tra l'altro l'ipotesi - di cui alla massima B - del giudice che abbia proposto denuncia) e' infatti una sostanziale riproduzione del terzo comma dell'art. 61 del codice del 1930.
Nel dettare, in materia di incompatibilita' a giudicare, la direttiva n. 67 della legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale, il legislatore non ha mostrato di volersi discostare dai criteri ispiratori della previgente disciplina, salve, ovviamente, le innovazioni imposte dalla mutata struttura del procedimento. L'intero terzo comma dell'art. 34 dell'attuale codice (concernente tra l'altro l'ipotesi - di cui alla massima B - del giudice che abbia proposto denuncia) e' infatti una sostanziale riproduzione del terzo comma dell'art. 61 del codice del 1930.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte