Ordinanza 297/1992 (ECLI:IT:COST:1992:297)
Massima numero 18436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  04/06/1992;  Decisione del  04/06/1992
Deposito del 22/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 297/92. PROCESSO PENALE - APPELLO DEL P.M. - DIRITTO DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO DI RICEVERNE AUTONOMAMENTE NOTIFICA - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA TECNICA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che la norma impugnata, in quanto delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria e avente rilievo solo nella fase di gravame, non rientra fra quelle da applicarsi dal giudice 'a quo' che ha gia' pronunciato sentenza, definendo il primo grado di giudizio. - Nello stesso senso, su analoghi presupposti, v. O. nn. 398/1991, 102/1992 e 230/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte