Sentenza 299/1992 (ECLI:IT:COST:1992:299)
Massima numero 18471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
15/06/1992; Decisione del
15/06/1992
Deposito del 24/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Titolo
SENT. 299/92 A. LEGGE PENALE - LEGALITA' DELLA PENA (PRINCIPIO DI) - CONTENUTO - OBBLIGO PER IL LEGISLATORE DI PREDETERMINARE LA PENA TRA UN MINIMO ED UN MASSIMO - RICONOSCIMENTO AL GIUDICE DEL POTERE DISCREZIONALE DI ADEGUARE LA PENA AL CASO CONCRETO ENTRO I LIMITI PREFISSATI.
SENT. 299/92 A. LEGGE PENALE - LEGALITA' DELLA PENA (PRINCIPIO DI) - CONTENUTO - OBBLIGO PER IL LEGISLATORE DI PREDETERMINARE LA PENA TRA UN MINIMO ED UN MASSIMO - RICONOSCIMENTO AL GIUDICE DEL POTERE DISCREZIONALE DI ADEGUARE LA PENA AL CASO CONCRETO ENTRO I LIMITI PREFISSATI.
Testo
Il principio di legalita' della pena, stabilito dall'art. 1 cod. pen. e costituzionalmente garantito dall'art. 25, secondo comma, Cost., non impone al legislatore di determinare in misura fissa e rigida la pena da irrogare per ciascun tipo di reato, ma solo di predeterminare la pena fra un minimo ed una massimo conferendosi, nel contempo, al giudice il potere discrezionale di determinare in concreto, entro tali limiti, la sanzione da irrogare al fine di adeguarla alle specifiche caratteristiche del caso singolo; la predeterminazione legislativa del limite minimo e massimo della pena irrogabile per ciascun tipo di reato rappresenta, da un lato, un limite alla discrezionalita' giudiziale e, dall'altro, costituisce un indispensabile parametro legislativo per l'esercizio di essa, senza il quale il potere cosi' riconosciuto al giudice non sarebbe riconducibile al principio di legalita'. - In senso conforme, S. nn. 15/1962, 29/1962, 67/1963, 203/1991 e 285/1991. Sul ruolo della discrezionalita' del giudice nei sistemi penali moderni, v. S. n. 50/1980.
Il principio di legalita' della pena, stabilito dall'art. 1 cod. pen. e costituzionalmente garantito dall'art. 25, secondo comma, Cost., non impone al legislatore di determinare in misura fissa e rigida la pena da irrogare per ciascun tipo di reato, ma solo di predeterminare la pena fra un minimo ed una massimo conferendosi, nel contempo, al giudice il potere discrezionale di determinare in concreto, entro tali limiti, la sanzione da irrogare al fine di adeguarla alle specifiche caratteristiche del caso singolo; la predeterminazione legislativa del limite minimo e massimo della pena irrogabile per ciascun tipo di reato rappresenta, da un lato, un limite alla discrezionalita' giudiziale e, dall'altro, costituisce un indispensabile parametro legislativo per l'esercizio di essa, senza il quale il potere cosi' riconosciuto al giudice non sarebbe riconducibile al principio di legalita'. - In senso conforme, S. nn. 15/1962, 29/1962, 67/1963, 203/1991 e 285/1991. Sul ruolo della discrezionalita' del giudice nei sistemi penali moderni, v. S. n. 50/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte
codice penale
n. 0
art. 1