Sentenza 299/1992 (ECLI:IT:COST:1992:299)
Massima numero 18472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  15/06/1992;  Decisione del  15/06/1992
Deposito del 24/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18471  18473  18474


Titolo
SENT. 299/92 B. LEGGE PENALE - LEGALITA' DELLA PENA (PRINCIPIO DI) - POTERE DI "INDIVIDUALIZZAZIONE" DELLA PENA RICONOSCIUTO AL GIUDICE - FINALITA'.

Testo
Il conferimento al giudice del potere discrezionale di determinare in concreto la pena in modo da tener conto delle specifiche esigenze dei singoli casi si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, contribuendo, da un lato, a rendere quanto piu' possibile "personale" la responsabilita' penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, comma primo, e dall'altro, consentendo la determinazione della pena quanto piu' possibile "finalizzata" alla rieducazione del condannato, nella prospettiva dell'art. 27, comma terzo, Cost.; in tal modo risulta rispettato il principio di uguaglianza che, di fronte alla pena, acquista il significato di "proporzione" della pena rispetto alle "personali" responsabilita' ed alle esigenze di risposta che ne conseguono, svolgendo una funzione di giustizia e di tutela delle posizioni individuali nonche' di limite alla potesta' punitiva statale. - Sul ruolo della discrezionalita' del giudice nella "individualizzazione della pena", v. S. n. 50/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte