Sentenza 299/1992 (ECLI:IT:COST:1992:299)
Massima numero 18473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
15/06/1992; Decisione del
15/06/1992
Deposito del 24/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Titolo
SENT. 299/92 C. LEGGE PENALE - LEGALITA' DELLA PENA (PRINCIPIO DI) - PREDETERMINAZIONE LEGISLATIVA DELLA PENA FRA UN MINIMO ED UN MASSIMO - NECESSITA' CHE IL DIVARIO NON ECCEDA IL MARGINE DI ELASTICITA' NECESSARIO A CONSENTIRE L'"INDIVIDUALIZZAZIONE" DELLA PENA.
SENT. 299/92 C. LEGGE PENALE - LEGALITA' DELLA PENA (PRINCIPIO DI) - PREDETERMINAZIONE LEGISLATIVA DELLA PENA FRA UN MINIMO ED UN MASSIMO - NECESSITA' CHE IL DIVARIO NON ECCEDA IL MARGINE DI ELASTICITA' NECESSARIO A CONSENTIRE L'"INDIVIDUALIZZAZIONE" DELLA PENA.
Testo
Il principio di legalita' della pena, che impone al legislatore (v. massima A) di predeterminare la pena fra un minimo ed un massimo, richiede anche che l'ampiezza del divario non ecceda il margine di elasticita' necessario a consentire l'individualizzazione della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendo al riguardo ribadirsi che non deve esservi sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello della individualizzazione della pena, rimanendo quindi compito del legislatore quello di rispettare il suddetto rapporto attraverso una adeguata articolazione dei trattamenti sanzionatori in modo da evitare che il potere discrezionale del giudice di "individualizzazione" della pena, non si trasformi in arbitrio. - In senso conforme, v. S. n. 285/1991.
Il principio di legalita' della pena, che impone al legislatore (v. massima A) di predeterminare la pena fra un minimo ed un massimo, richiede anche che l'ampiezza del divario non ecceda il margine di elasticita' necessario a consentire l'individualizzazione della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendo al riguardo ribadirsi che non deve esservi sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello della individualizzazione della pena, rimanendo quindi compito del legislatore quello di rispettare il suddetto rapporto attraverso una adeguata articolazione dei trattamenti sanzionatori in modo da evitare che il potere discrezionale del giudice di "individualizzazione" della pena, non si trasformi in arbitrio. - In senso conforme, v. S. n. 285/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte