Sentenza 299/1992 (ECLI:IT:COST:1992:299)
Massima numero 18474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
15/06/1992; Decisione del
15/06/1992
Deposito del 24/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Titolo
SENT. 299/92 D. REATI MILITARI - VIOLATA CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PREPOSTO A GUARDIA DI COSA DETERMINATA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREDETERMINAZIONE DELLA PENA TRA UN MINIMO DI DUE ED UN MASSIMO DI VENTIQUATTRO ANNI DI RECLUSIONE MILITARE (PER EFFETTO DI RINVIO IMPLICITO ALLA NORMA GENERALE PREVEDENTE LA DURATA MASSIMA DELLE PENE MILITARI) - LAMENTATA INDETERMINATEZZA DELLA SANZIONE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLA PENA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 299/92 D. REATI MILITARI - VIOLATA CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PREPOSTO A GUARDIA DI COSA DETERMINATA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREDETERMINAZIONE DELLA PENA TRA UN MINIMO DI DUE ED UN MASSIMO DI VENTIQUATTRO ANNI DI RECLUSIONE MILITARE (PER EFFETTO DI RINVIO IMPLICITO ALLA NORMA GENERALE PREVEDENTE LA DURATA MASSIMA DELLE PENE MILITARI) - LAMENTATA INDETERMINATEZZA DELLA SANZIONE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLA PENA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La divaricazione fra un minimo di due ed un massimo di ventiquattro anni di reclusione militare, stabilita, per effetto di rinvio implicito alla durata massima della reclusione militare ai sensi della norma generale di cui all'art. 26 c.p.m.p., dall'art. 122 c.p.m.p. per il reato di violata consegna da parte di militare preposto a guardia di cosa determinata, non trova rispondenza nella variabilita', in termini di gravita' del reato, delle fattispecie concrete sussumibili nella norma incriminatrice giacche' la pena prevista e' comminata per il solo fatto della violata consegna ed e' quindi da commisurare solo alla gravita', oggettiva e soggettiva, della offesa recata allo specifico bene protetto, mentre la offesa al patrimonio e/o ad altri beni e' gia' comunque punita dalla sanzione prevista per lo specifico reato che ciascuna delle condotte previste necessariamente concretizza e che si pone in concorso formale con il reato di cui all'art. 122 c.p.m.p.. La gravita' della lesione specifica gia' rappresenta, quindi, il parametro per la commisurazione delle pene da irrogare e non giustifica un massimo di pena cosi' elevato quale quello previsto per tale particolare ipotesi di violata consegna, risultando cosi' confermato sia il carattere meramente teorico della determinazione del massimo edittale, sia il superamento di quel margine di elasticita' (v. massima C), che al legislatore e' consentito predisporre al fine di rendere possibile al giudice la "individualizzazione" della pena ex art. 132 e 133 cod. pen.. Risultando violato il principio di legalita' della pena deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p. con la conseguenza che, a prescindere dal possibile intervento del legislatore in attuazione della sollecitazione formulata dalla Corte costituzionale, le ipotesi particolari di violata consegna previste dalla norma suddetta restano riconducibili alle figure generali di cui agli artt. 118 e 120 c.p.m.p. e punibili ai sensi di tali norme.
La divaricazione fra un minimo di due ed un massimo di ventiquattro anni di reclusione militare, stabilita, per effetto di rinvio implicito alla durata massima della reclusione militare ai sensi della norma generale di cui all'art. 26 c.p.m.p., dall'art. 122 c.p.m.p. per il reato di violata consegna da parte di militare preposto a guardia di cosa determinata, non trova rispondenza nella variabilita', in termini di gravita' del reato, delle fattispecie concrete sussumibili nella norma incriminatrice giacche' la pena prevista e' comminata per il solo fatto della violata consegna ed e' quindi da commisurare solo alla gravita', oggettiva e soggettiva, della offesa recata allo specifico bene protetto, mentre la offesa al patrimonio e/o ad altri beni e' gia' comunque punita dalla sanzione prevista per lo specifico reato che ciascuna delle condotte previste necessariamente concretizza e che si pone in concorso formale con il reato di cui all'art. 122 c.p.m.p.. La gravita' della lesione specifica gia' rappresenta, quindi, il parametro per la commisurazione delle pene da irrogare e non giustifica un massimo di pena cosi' elevato quale quello previsto per tale particolare ipotesi di violata consegna, risultando cosi' confermato sia il carattere meramente teorico della determinazione del massimo edittale, sia il superamento di quel margine di elasticita' (v. massima C), che al legislatore e' consentito predisporre al fine di rendere possibile al giudice la "individualizzazione" della pena ex art. 132 e 133 cod. pen.. Risultando violato il principio di legalita' della pena deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p. con la conseguenza che, a prescindere dal possibile intervento del legislatore in attuazione della sollecitazione formulata dalla Corte costituzionale, le ipotesi particolari di violata consegna previste dalla norma suddetta restano riconducibili alle figure generali di cui agli artt. 118 e 120 c.p.m.p. e punibili ai sensi di tali norme.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte