Sentenza 300/1992 (ECLI:IT:COST:1992:300)
Massima numero 18554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  15/06/1992;  Decisione del  15/06/1992
Deposito del 24/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 300/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - SILENZIO DEL P.M. - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DENUNZIATA IN BASE ALLA PREMESSA, NON CONDIVISIBILE, CHE IN MANCANZA DI UN ESPRESSO DISSENSO DA PARTE DEL P.M., LA DIMINUENTE EX ART. 442 COD. PROC. PEN., ALTRIMENTI POSSIBILE, DIVERREBBE INAPPLICABILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel caso di richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato successivamente al decreto che fissa il giudizio immediato, il silenzio su di essa da parte del pubblico ministero non paralizza l'ulteriore corso del processo ne' priva il giudice del dibattimento del potere di apprezzamento ai fini della applicazione della diminuzione di pena, tenendo conto di ogni valutazione a tal fine rilevante che il pubblico ministero abbia manifestato, eventualmente, sia nel contesto della richiesta di giudizio immediato che successivamente, ovvero anche della assoluta carenza di ragioni di dissenso per la celebrazione di tale rito speciale. Cade quindi la censura di incostituzionalita' formulata sull'errato presupposto che cio' non fosse consentito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte