Sentenza 301/1992 (ECLI:IT:COST:1992:301)
Massima numero 18555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/06/1992; Decisione del
15/06/1992
Deposito del 24/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Titolo
SENT. 301/92 A. IDROCARBURI - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - DELEGA ALLE REGIONI DELLE RELATIVE FUNZIONI - RINNOVO DELLE CONCESSIONI COMUNALI AGLI IMPIANTI - NECESSITA' DI ATTENERSI, QUALE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO, AL QUADRO DEGLI INDIRIZZI DETERMINATI DAL GOVERNO.
SENT. 301/92 A. IDROCARBURI - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - DELEGA ALLE REGIONI DELLE RELATIVE FUNZIONI - RINNOVO DELLE CONCESSIONI COMUNALI AGLI IMPIANTI - NECESSITA' DI ATTENERSI, QUALE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO, AL QUADRO DEGLI INDIRIZZI DETERMINATI DAL GOVERNO.
Testo
L'accertamento dell'idoneita' tecnica degli impianti come unico limite opponibile ai fini del rinnovo delle concessioni relative ai distributori di carburante e' stato espressamente enunciato nell'art. 17, d.P.R. n. 1269 del 1971 - fonte regolamentare e non primaria - ma e' stato superato dalla successiva normativa statale di cui al d.P.R. n. 616 del 1977, il quale all'art. 52, primo comma, lett. a), nel delegare alle regioni le funzioni in tema di distribuzione di carburanti, ha richiamato in generale, come disciplina di riferimento, il "quadro degli indirizzi determinati dal Governo", in concreto adottati mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 1978, n. 2 e 31 dicembre 1982, attuativi dei piani energetici nazionali approvati dal CIPE, rispettivamente, in data 23 dicembre 1977 e 4 dicembre 1981.
L'accertamento dell'idoneita' tecnica degli impianti come unico limite opponibile ai fini del rinnovo delle concessioni relative ai distributori di carburante e' stato espressamente enunciato nell'art. 17, d.P.R. n. 1269 del 1971 - fonte regolamentare e non primaria - ma e' stato superato dalla successiva normativa statale di cui al d.P.R. n. 616 del 1977, il quale all'art. 52, primo comma, lett. a), nel delegare alle regioni le funzioni in tema di distribuzione di carburanti, ha richiamato in generale, come disciplina di riferimento, il "quadro degli indirizzi determinati dal Governo", in concreto adottati mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 1978, n. 2 e 31 dicembre 1982, attuativi dei piani energetici nazionali approvati dal CIPE, rispettivamente, in data 23 dicembre 1977 e 4 dicembre 1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte