Sentenza 301/1992 (ECLI:IT:COST:1992:301)
Massima numero 18556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/06/1992; Decisione del
15/06/1992
Deposito del 24/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Titolo
SENT. 301/92 B. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - PIANO REGIONALE PER LA RETE DI DISTRIBUZIONE - CONCESSIONI COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI CARBURANTE LIQUIDO - RINNOVI - DIVIETO PER GLI IMPIANTI "MARGINALI SOTTO IL PROFILO DELLA PRODUTTIVITA'" - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE E DALLA STESSA LEGISLAZIONE REGIONALE DELEGATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 301/92 B. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - PIANO REGIONALE PER LA RETE DI DISTRIBUZIONE - CONCESSIONI COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI CARBURANTE LIQUIDO - RINNOVI - DIVIETO PER GLI IMPIANTI "MARGINALI SOTTO IL PROFILO DELLA PRODUTTIVITA'" - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE E DALLA STESSA LEGISLAZIONE REGIONALE DELEGATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il riferimento al carattere "marginale" dell'impianto "sotto il profilo della produttivita'", quale limite al rinnovo delle concessioni comunali relative ai distributori di carburante liquido, previsto dalla legge della regione Emilia-Romagna n. 16 del 1986, non travalica l'ambito delle competenze regionali, trovando adeguata giustificazione nelle direttive emanate dal Governo - ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977, (v. massima A) - nelle quali il criterio della idoneita' tecnica delle attrezzature degli impianti risulta affiancato da altri criteri riferiti alla razionalizzazione della rete di distribuzione e alla produttivita' degli impianti stessi ed e' sancito in particolare (art. 3, d.P.C.M. 31 dicembre 1982) l'obbligo per le regioni di approvare un piano di razionalizzazione della rete distributiva finalizzato alla "riduzione del costo di distribuzione attraverso la individuazione di una tipologia ottimale delle strutture", nonche' ad una "adeguata produttivita' del sistema mediante il raggiungimento di livelli di erogato medio europeo". (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, quinto comma, l. regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16).
Il riferimento al carattere "marginale" dell'impianto "sotto il profilo della produttivita'", quale limite al rinnovo delle concessioni comunali relative ai distributori di carburante liquido, previsto dalla legge della regione Emilia-Romagna n. 16 del 1986, non travalica l'ambito delle competenze regionali, trovando adeguata giustificazione nelle direttive emanate dal Governo - ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977, (v. massima A) - nelle quali il criterio della idoneita' tecnica delle attrezzature degli impianti risulta affiancato da altri criteri riferiti alla razionalizzazione della rete di distribuzione e alla produttivita' degli impianti stessi ed e' sancito in particolare (art. 3, d.P.C.M. 31 dicembre 1982) l'obbligo per le regioni di approvare un piano di razionalizzazione della rete distributiva finalizzato alla "riduzione del costo di distribuzione attraverso la individuazione di una tipologia ottimale delle strutture", nonche' ad una "adeguata produttivita' del sistema mediante il raggiungimento di livelli di erogato medio europeo". (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, quinto comma, l. regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte