Sentenza 301/1992 (ECLI:IT:COST:1992:301)
Massima numero 18557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/06/1992; Decisione del
15/06/1992
Deposito del 24/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Titolo
SENT. 301/92 C. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - PIANO REGIONALE PER LA RETE DI DISTRIBUZIONE - CONCESSIONI COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI CARBURANTE LIQUIDO - RINNOVI - DIVIETO PER GLI IMPIANTI "MARGINALI SOTTO IL PROFILO DELLA PRODUTTIVITA'" ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI LIBERTA' DELL'INIZIATIVA ECONOMICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 301/92 C. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - PIANO REGIONALE PER LA RETE DI DISTRIBUZIONE - CONCESSIONI COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI CARBURANTE LIQUIDO - RINNOVI - DIVIETO PER GLI IMPIANTI "MARGINALI SOTTO IL PROFILO DELLA PRODUTTIVITA'" ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI LIBERTA' DELL'INIZIATIVA ECONOMICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma regionale che individua come impedimento al rinnovo delle concessioni comunali relative ai distributori di carburante liquido, la scarsa produttivita' accertata nei confronti di determinati impianti qualificati come "marginali", persegue palesemente il fine di razionalizzare la rete distributiva - onde favorire anche una riduzione dei costi connessi alla distribuzione - che risulta conforme ai criteri della ragionevolezza e costituisce sul piano dell'utilita' sociale, una giustificazione adeguata al limite apposto alla liberta' di iniziativa privata. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, quinto comma, l. regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16).
La norma regionale che individua come impedimento al rinnovo delle concessioni comunali relative ai distributori di carburante liquido, la scarsa produttivita' accertata nei confronti di determinati impianti qualificati come "marginali", persegue palesemente il fine di razionalizzare la rete distributiva - onde favorire anche una riduzione dei costi connessi alla distribuzione - che risulta conforme ai criteri della ragionevolezza e costituisce sul piano dell'utilita' sociale, una giustificazione adeguata al limite apposto alla liberta' di iniziativa privata. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, quinto comma, l. regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte