Sentenza 301/1992 (ECLI:IT:COST:1992:301)
Massima numero 18559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  15/06/1992;  Decisione del  15/06/1992
Deposito del 24/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18555  18556  18557  18558


Titolo
SENT. 301/92 E. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - PIANO REGIONALE PER LA RETE DI DISTRIBUZIONE - CONCESSIONI COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI CARBURANTE LIQUIDO - RINNOVI - DIVIETO PER GLI IMPIANTI "MARGINALI SOTTO IL PROFILO DELLA PRODUTTIVITA'" - ELENCAZIONE DI TALI IMPIANTI IN TABELLA ALLEGATA ALLA NORMA IMPUGNATA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DEGLI ATTI DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La diretta individuazione da parte di norma regionale, mediante una tabella allegata, degli impianti considerati "marginali" sotto il profilo della produttivita', per i quali e' stabilito il divieto di rinnovo delle concessioni comunali, non preclude all'interessato di richiedere davanti al T.A.R. l'annullamento degli atti amministrativi adottati - dall'autorita' comunale - in attuazione della norma stessa ne' il contenuto concreto del predetto elenco puo' costituire motivo di illegittimita' (v. massima D). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, quinto comma, l. regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte