Sentenza 302/1992 (ECLI:IT:COST:1992:302)
Massima numero 18475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
15/06/1992; Decisione del
15/06/1992
Deposito del 24/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 302/92. EDILIZIA ED URBANISTICA - REATI EDILIZI - SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DELL'AZIONE PENALE FINO ALL'ESAURIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI SANATORIA - PREVISIONE DI UN TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE IN SANATORIA DECORSO IL QUALE, IN CASO DI SILENZIO, LA RICHIESTA SI INTENDE RESPINTA - OMESSA CONSIDERAZIONE DEL MAGGIOR TERMINE PREVISTO PER LA FORMAZIONE DI ATTI PRESUPPOSTI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 302/92. EDILIZIA ED URBANISTICA - REATI EDILIZI - SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DELL'AZIONE PENALE FINO ALL'ESAURIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI SANATORIA - PREVISIONE DI UN TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE IN SANATORIA DECORSO IL QUALE, IN CASO DI SILENZIO, LA RICHIESTA SI INTENDE RESPINTA - OMESSA CONSIDERAZIONE DEL MAGGIOR TERMINE PREVISTO PER LA FORMAZIONE DI ATTI PRESUPPOSTI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel dettare norme per il controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia e per il recupero e sanatoria delle opere edilizie, la legge 28 febbraio 1985, n. 47, stabilisce, all'art. 13, che per le opere eseguite in assenza di concessione, ma conformi ai vigenti strumenti urbanistici, il responsabile dell'abuso possa ottenere la concessione richiedendola entro il termine (decorrente dalla notifica della ingiunzione emessa dal sindaco) previsto per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, decorso il quale seguono gli effetti previsti dall'art. 7 della legge medesima. Non assolve pertanto l'obbligo di motivazione sulla rilevanza la ordinanza di rimessione che - come nel caso - nel sollevare questione di legittimita' costituzionale nei confronti del su indicato art. 13, in relazione all'art. 22, nelle parti in cui rispettivamente prevedono la sospensione dell'azione penale per le violazioni edilizie finche' non siano esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, e il termine di sessanta giorni dalla richiesta di concessione in sanatoria, decorso il quale, in caso di silenzio, la domanda si intende respinta, senza tener conto del maggior termine previsto per la formazione di atti presupposti (che nell'ipotesi di opere abusive eseguite in zona vincolata, puo' essere, ex art. 7 legge n. 1497 del 1939, di centocinquanta giorni), non prenda in alcun modo in considerazione la tempestivita' o meno della richiesta di concessione ai fini dell'accertamento di conformita' delle opere agli strumenti urbanistici, ne' indichi se si siano verificati gli ulteriori effetti previsti dall'art. 7. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 13, in relazione all'art. 22, della legge 28 febbraio 1985, n. 47).
Nel dettare norme per il controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia e per il recupero e sanatoria delle opere edilizie, la legge 28 febbraio 1985, n. 47, stabilisce, all'art. 13, che per le opere eseguite in assenza di concessione, ma conformi ai vigenti strumenti urbanistici, il responsabile dell'abuso possa ottenere la concessione richiedendola entro il termine (decorrente dalla notifica della ingiunzione emessa dal sindaco) previsto per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, decorso il quale seguono gli effetti previsti dall'art. 7 della legge medesima. Non assolve pertanto l'obbligo di motivazione sulla rilevanza la ordinanza di rimessione che - come nel caso - nel sollevare questione di legittimita' costituzionale nei confronti del su indicato art. 13, in relazione all'art. 22, nelle parti in cui rispettivamente prevedono la sospensione dell'azione penale per le violazioni edilizie finche' non siano esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, e il termine di sessanta giorni dalla richiesta di concessione in sanatoria, decorso il quale, in caso di silenzio, la domanda si intende respinta, senza tener conto del maggior termine previsto per la formazione di atti presupposti (che nell'ipotesi di opere abusive eseguite in zona vincolata, puo' essere, ex art. 7 legge n. 1497 del 1939, di centocinquanta giorni), non prenda in alcun modo in considerazione la tempestivita' o meno della richiesta di concessione ai fini dell'accertamento di conformita' delle opere agli strumenti urbanistici, ne' indichi se si siano verificati gli ulteriori effetti previsti dall'art. 7. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 13, in relazione all'art. 22, della legge 28 febbraio 1985, n. 47).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte