Sentenza 303/1992 (ECLI:IT:COST:1992:303)
Massima numero 18606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
15/06/1992; Decisione del
15/06/1992
Deposito del 24/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 303/92. IMPIEGO PUBBLICO - PUBBLICI DIPENDENTI ASSUNTI IN BASE ALLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - ESCLUSIONE DEGLI AUMENTI PERIODICI BIENNALI DI STIPENDIO PREVISTI PER IL PERSONALE NON DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - INESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA DA SOTTOPORRE A CENSURA - INAMMISSIBILITA' DELA QUESTIONE.
SENT. 303/92. IMPIEGO PUBBLICO - PUBBLICI DIPENDENTI ASSUNTI IN BASE ALLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - ESCLUSIONE DEGLI AUMENTI PERIODICI BIENNALI DI STIPENDIO PREVISTI PER IL PERSONALE NON DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - INESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA DA SOTTOPORRE A CENSURA - INAMMISSIBILITA' DELA QUESTIONE.
Testo
La categoria dei pubblici dipendenti assunti in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti sull'occupazione giovanile, nella fase che va dall'iscrizione in apposite graduatorie - a seguito del superamento degli esami di idoneita' per l'immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni - fino alla conclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivo ingresso nei ruoli, trova disciplina nell'art. 26 quater, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e non invece, come sostenuto dal giudice a quo, nell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che disciplina gli aumenti per gli stipendi del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Detta ultima norma, in particolare, con la locuzione "personale non di ruolo" non designa una serie tipizzata e chiusa di categorie, ma un "genus" definito in modo residuale e non omogeneo rispetto al personale di ruolo, spettando al riguardo al legislatore designarne le "species", e non certamente in via di correzione al giudice delle leggi, soprattuto quando manchi un'analisi con un'adeguato "tertium comparationis". Erroneamente, quindi, nel caso, la questione di legittimita' costituzionale relativa alla esclusione dei pubblici dipendenti assunti in base alla legge sull'occupazione giovanile dagli aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' stata proposta nei confronti di questa disposizione, estranea alla categoria interessata, dovendo, se mai, essere formulata nei confronti dell'art. 26 quater, del citato decreto legge n. 633 del 1979, non oggetto di impugnazione, il cui quarto comma riconosce a detto personale il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonche' il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 30, comma quarto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in parte 'qua'.)
La categoria dei pubblici dipendenti assunti in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti sull'occupazione giovanile, nella fase che va dall'iscrizione in apposite graduatorie - a seguito del superamento degli esami di idoneita' per l'immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni - fino alla conclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivo ingresso nei ruoli, trova disciplina nell'art. 26 quater, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e non invece, come sostenuto dal giudice a quo, nell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che disciplina gli aumenti per gli stipendi del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Detta ultima norma, in particolare, con la locuzione "personale non di ruolo" non designa una serie tipizzata e chiusa di categorie, ma un "genus" definito in modo residuale e non omogeneo rispetto al personale di ruolo, spettando al riguardo al legislatore designarne le "species", e non certamente in via di correzione al giudice delle leggi, soprattuto quando manchi un'analisi con un'adeguato "tertium comparationis". Erroneamente, quindi, nel caso, la questione di legittimita' costituzionale relativa alla esclusione dei pubblici dipendenti assunti in base alla legge sull'occupazione giovanile dagli aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' stata proposta nei confronti di questa disposizione, estranea alla categoria interessata, dovendo, se mai, essere formulata nei confronti dell'art. 26 quater, del citato decreto legge n. 633 del 1979, non oggetto di impugnazione, il cui quarto comma riconosce a detto personale il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonche' il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 30, comma quarto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in parte 'qua'.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte