Ordinanza 305/1992 (ECLI:IT:COST:1992:305)
Massima numero 18442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/06/1992; Decisione del
15/06/1992
Deposito del 24/06/1992; Pubblicazione in G. U. 01/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18441
Titolo
ORD. 305/92 B. PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA - IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE PER IL P.M. - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA PARITA' PROCESSUALE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA, IN CONSIDERAZIONE DEL PREMINENTE FINE DI SPEDITEZZA DEL PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 305/92 B. PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA - IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE PER IL P.M. - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA PARITA' PROCESSUALE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA, IN CONSIDERAZIONE DEL PREMINENTE FINE DI SPEDITEZZA DEL PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il divieto di impugnazione per il P.M. avverso le sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato non ledono il principio di parita' processuale tra accusa e difesa (v. massima A) dal momento che esso trova fondamento, da un lato, nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato, dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 2, dir. 3, l. 16 febbraio 1987, n. 81). - v., nello stesso senso, S. n. 363/1991.
Il divieto di impugnazione per il P.M. avverso le sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato non ledono il principio di parita' processuale tra accusa e difesa (v. massima A) dal momento che esso trova fondamento, da un lato, nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato, dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 2, dir. 3, l. 16 febbraio 1987, n. 81). - v., nello stesso senso, S. n. 363/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dirett. 3