Sentenza 306/1992 (ECLI:IT:COST:1992:306)
Massima numero 18489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
18/06/1992; Decisione del
18/06/1992
Deposito del 01/07/1992; Pubblicazione in G. U. 08/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18490
Titolo
SENT. 306/92 A. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - PREVISIONE CON LEGGE REGIONALE, DEL RILASCIO IN FORMA TACITA DELL'AUTORIZZAZIONE IN BASE AL SILENZIO ASSENSO - CONTRASTO CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE E CON LE NORME (ANCHE PENALI) STATALI CHE PREVEDONO NELLA MATERIA DEI RIFIUTI SOLO L'AUTORIZZAZIONE ESPRESSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 306/92 A. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - PREVISIONE CON LEGGE REGIONALE, DEL RILASCIO IN FORMA TACITA DELL'AUTORIZZAZIONE IN BASE AL SILENZIO ASSENSO - CONTRASTO CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE E CON LE NORME (ANCHE PENALI) STATALI CHE PREVEDONO NELLA MATERIA DEI RIFIUTI SOLO L'AUTORIZZAZIONE ESPRESSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Le direttive CEE n. 75/442, 76/403, 78/319 e 91/156, alle quali si e' data attuazione con il d.P.R. n. 915/1982, nel qualificare quella di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi come attivita' di pubblico interesse da controllare accuratamente, stabiliscono che essa debba essere soggetta ad autorizzazione da parte delle autorita' competenti nella quale debbono indicarsi quali attivita' siano consentite e a quali condizioni, cosi' escludendo che per qualunque fase dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi possa farsi ricorso all'istituto del silenzio-assenso e cioe' alla autorizzazione tacita; gli impugnati artt. 3, secondo, terzo e quarto comma, e 4, quarto comma, l.r.f.v. 4 settembre 1991, n. 41, che introducono nella materia dei rifiuti, sia in regime transitorio che in via definitiva, l'istituto del silenzio-assenso, prevedendo l'autorizzazione tacita per l'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, si pongono percio' in contrasto con l'art. 116, Cost. a norma del quale la potesta' legislativa regionale si attua in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato nonche' con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato. Le suddette norme devono pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime in parte qua, restando assorbite le censure in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost..
Le direttive CEE n. 75/442, 76/403, 78/319 e 91/156, alle quali si e' data attuazione con il d.P.R. n. 915/1982, nel qualificare quella di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi come attivita' di pubblico interesse da controllare accuratamente, stabiliscono che essa debba essere soggetta ad autorizzazione da parte delle autorita' competenti nella quale debbono indicarsi quali attivita' siano consentite e a quali condizioni, cosi' escludendo che per qualunque fase dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi possa farsi ricorso all'istituto del silenzio-assenso e cioe' alla autorizzazione tacita; gli impugnati artt. 3, secondo, terzo e quarto comma, e 4, quarto comma, l.r.f.v. 4 settembre 1991, n. 41, che introducono nella materia dei rifiuti, sia in regime transitorio che in via definitiva, l'istituto del silenzio-assenso, prevedendo l'autorizzazione tacita per l'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, si pongono percio' in contrasto con l'art. 116, Cost. a norma del quale la potesta' legislativa regionale si attua in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato nonche' con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato. Le suddette norme devono pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime in parte qua, restando assorbite le censure in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte