Sentenza 307/1992 (ECLI:IT:COST:1992:307)
Massima numero 18529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
18/06/1992; Decisione del
18/06/1992
Deposito del 01/07/1992; Pubblicazione in G. U. 08/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 307/92. REGIONE LIGURIA - INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - ESCLUSIONE, CON LEGGE REGIONALE, IN PRESENZA DI DETERMINATE CONDIZIONI, DELL'OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE SPECIFICA - CONTRASTO CON LE NORME DELLA LEGGE STATALE, SANZIONATE PENALMENTE, ATTUATIVE DI DIRETTIVE CEE - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
SENT. 307/92. REGIONE LIGURIA - INQUINAMENTO - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - ESCLUSIONE, CON LEGGE REGIONALE, IN PRESENZA DI DETERMINATE CONDIZIONI, DELL'OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE SPECIFICA - CONTRASTO CON LE NORME DELLA LEGGE STATALE, SANZIONATE PENALMENTE, ATTUATIVE DI DIRETTIVE CEE - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Testo
Sia le direttive C.E.E. (in specie la n. 78/319) che la disciplina statale di attuazione (il d.P.R. n. 915 del 1982), in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi tra cui lo stoccaggio provvisorio, prevedono per tutte le fasi, senza alcuna eccezione, l'obbligo della autorizzazione (art. 16 d.P.R. n. 915 del 1982), in mancanza della quale la legge statale commina sanzioni penali (art. 26 d.P.R. 915 del 1982). Secondo la interpretazione giurisprudenziale, i suddetti atti normativi, comunitari e statali, escludono anche la possibilita' di una autorizzazione implicita o tacita e il ricorso all'istituto del silenzio-assenso, proprio perche' si impone la tutela della salute e dell'ambiente, che sono beni costituzionalmente garantiti e protetti (artt. 32 e 9 della Costituzione). Tali principi, posti dalla legge statale, con uniformita' di trattamento in tutto il territorio nazionale, in adempimento dei contratti obblighi internazionali, risultano quindi violati dall'art. 18, primo comma, della legge della Regione Liguria n. 1 del 1990, il quale, in presenza di determinate condizioni e senza nulla prevedere in merito alle modalita' dell'accertamento e del controllo della loro ricorrenza e osservanza, e senza nemmeno indicare gli organi o le persone ad essi preposti, consente che lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi sia effettuato senza autorizzazione specifica. Pertanto - assorbite le altre censure formulate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost. - la norma regionale va dichiarata illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost..
Sia le direttive C.E.E. (in specie la n. 78/319) che la disciplina statale di attuazione (il d.P.R. n. 915 del 1982), in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi tra cui lo stoccaggio provvisorio, prevedono per tutte le fasi, senza alcuna eccezione, l'obbligo della autorizzazione (art. 16 d.P.R. n. 915 del 1982), in mancanza della quale la legge statale commina sanzioni penali (art. 26 d.P.R. 915 del 1982). Secondo la interpretazione giurisprudenziale, i suddetti atti normativi, comunitari e statali, escludono anche la possibilita' di una autorizzazione implicita o tacita e il ricorso all'istituto del silenzio-assenso, proprio perche' si impone la tutela della salute e dell'ambiente, che sono beni costituzionalmente garantiti e protetti (artt. 32 e 9 della Costituzione). Tali principi, posti dalla legge statale, con uniformita' di trattamento in tutto il territorio nazionale, in adempimento dei contratti obblighi internazionali, risultano quindi violati dall'art. 18, primo comma, della legge della Regione Liguria n. 1 del 1990, il quale, in presenza di determinate condizioni e senza nulla prevedere in merito alle modalita' dell'accertamento e del controllo della loro ricorrenza e osservanza, e senza nemmeno indicare gli organi o le persone ad essi preposti, consente che lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi sia effettuato senza autorizzazione specifica. Pertanto - assorbite le altre censure formulate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost. - la norma regionale va dichiarata illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte