Sentenza 308/1992 (ECLI:IT:COST:1992:308)
Massima numero 18518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  18/06/1992;  Decisione del  18/06/1992
Deposito del 01/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18517  18519  18520


Titolo
SENT. 308/92 B. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA DOSE MEDIA GIORNALIERA - DISCRIMINE FRA CONDOTTA LECITA ED ILLECITA BASATO SUL CRITERIO DELLA D.M.G. TABELLATA E NON INVECE SULLA BASE DELLA D.M.G. DI CIASCUN SINGOLO ASSUNTORE - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE DEL TOSSICODIPENDENTE ABITUALE COSTRETTO AD ASSUMERE MAGGIORI QUANTITATIVI DI DROGA - ESCLUSIONE - PARTICOLARITA' DELL'IPOTESI (NON RICORRENTE NELLA SPECIE) DEL TOSSICODIPENDENTE CHE LA QUANTITA' DI STUPEFACENTE SUPERIORE ALLA D.M.G. ASSUMA 'UNO ACTU' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come gia' affermato, la ratio sottesa all'assoggettamento a sanzione penale della detenzione per uso personale di quantita' di stupefacente superiore alla d.m.g., che e' quella di combattere il mercato della droga attraverso il divieto di accumulo, sia contrastando il pericolo che una parte della sostanza possa essere ceduta, sia costringendo l'offerta a modellarsi sulla domanda indotta alla parcellizzazione, cosi' rendendo piu' difficile lo spaccio, e' comune alla incriminazione dell'assuntore occasionale e del tossicodipendente abituale, a nulla rilevando la circostanza di fatto dell'accertata abituale assunzione giornaliera da parte del singolo tossicodipendente di quantita' di stupefacente superiore alla d.m.g., essendo sempre riscontrabile in tal caso un'eccedenza potenzialmente idonea ad essere ceduta a terzi. Peraltro nella diversa ipotesi - non ricorrente nei casi di specie - in cui il soggetto sia in tale stato di tossicodipendenza, da assumere 'uno actu' una dose maggiore di quella tabellata, potrebbe apparire che il consumo stesso e non la detenzione (anche se finalizzata al consumo) venga ad essere penalmente sanzionato con conseguente non corrispondenza alla ratio di fondo della legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, corrispondente all'art. 71 l. 21 dicembre 1975, n. 685, come modif. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162). - In senso conforme, v. S. nn. 333/1991 e 133/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte