Sentenza 308/1992 (ECLI:IT:COST:1992:308)
Massima numero 18519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
18/06/1992; Decisione del
18/06/1992
Deposito del 01/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Titolo
SENT. 308/92 C. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - DISCRIMINE FRA DETENZIONE LECITA O ILLECITA CORRELATA AD UNA MISURA FISSA RIGIDAMENTE PREDETERMINATA - IMPOSSIBILITA' PER L'AGENTE DI PERCEPIRE L'ANTIGIURIDICITA' DELLA CONDOTTA IN CONSEGUENZA DELLA VARIABILITA' DELLA QUANTITA' DI PRINCIPIO ATTIVO PRESENTE NELLE SINGOLE DOSI "DA STRADA" - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 308/92 C. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - DISCRIMINE FRA DETENZIONE LECITA O ILLECITA CORRELATA AD UNA MISURA FISSA RIGIDAMENTE PREDETERMINATA - IMPOSSIBILITA' PER L'AGENTE DI PERCEPIRE L'ANTIGIURIDICITA' DELLA CONDOTTA IN CONSEGUENZA DELLA VARIABILITA' DELLA QUANTITA' DI PRINCIPIO ATTIVO PRESENTE NELLE SINGOLE DOSI "DA STRADA" - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' affermato, il quantitativo di principio attivo di sostanza stupefacente, che, commisto a sostanze da taglio, e' contenuto nelle singole dosi "da strada", costituisce un elemento di fatto della condotta incriminante e deve, quindi, essere investito dal dolo (anche eventuale) dell'agente, il cui accertamento e' demandato alla prudente valutazione del giudice che terra' conto della consistenza della sostanza "normalmente" presente sul mercato. Deve in conseguenza escludersi una violazione dell'art. 3 Cost. per il fatto che la quantita' di principio attivo presente nella dose "da strada" non e' prevedibile e non conoscibile a priori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, corrispondente all'art. 71 l. 22 dicembre 1975, n. 685, come modif. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162). - In senso conforme, v. S. nn. 333/1991 e 133/1992.
Come gia' affermato, il quantitativo di principio attivo di sostanza stupefacente, che, commisto a sostanze da taglio, e' contenuto nelle singole dosi "da strada", costituisce un elemento di fatto della condotta incriminante e deve, quindi, essere investito dal dolo (anche eventuale) dell'agente, il cui accertamento e' demandato alla prudente valutazione del giudice che terra' conto della consistenza della sostanza "normalmente" presente sul mercato. Deve in conseguenza escludersi una violazione dell'art. 3 Cost. per il fatto che la quantita' di principio attivo presente nella dose "da strada" non e' prevedibile e non conoscibile a priori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, corrispondente all'art. 71 l. 22 dicembre 1975, n. 685, come modif. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162). - In senso conforme, v. S. nn. 333/1991 e 133/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte