Sentenza 308/1992 (ECLI:IT:COST:1992:308)
Massima numero 18520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
18/06/1992; Decisione del
18/06/1992
Deposito del 01/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Titolo
SENT. 308/92 D. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - DETENZIONE FINALIZZATA AL CONSUMO PERSONALE - ASSOGGETTAMENTO A SANZIONI PENALI IN LUOGO DELLA PREVISIONE DI TRATTAMENTI SANITARI VOLTI AL RECUPERO DEL TOSSICODIPENDENTE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 308/92 D. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - DETENZIONE FINALIZZATA AL CONSUMO PERSONALE - ASSOGGETTAMENTO A SANZIONI PENALI IN LUOGO DELLA PREVISIONE DI TRATTAMENTI SANITARI VOLTI AL RECUPERO DEL TOSSICODIPENDENTE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Stante la compatibilita' con la Costituzione dei reati di pericolo presunto quale l'assoggettamento a sanzione penale della detenzione di sostanze stupefacenti in misura superiore alla d.m.g. anche se finalizzata al consumo personale, deve escludersi la violazione del diritto alla salute a causa della mancata previsione, in luogo della sanzione penale, di un trattamento sanitario, essendo invece previsti dalla legge trattamenti socio-sanitari mirati al recupero del soggetto agente ed alla tutela della sua salute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, corrispondente all'art. 71 l. 22 dicembre 1975, n. 685, come modif. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162).
Stante la compatibilita' con la Costituzione dei reati di pericolo presunto quale l'assoggettamento a sanzione penale della detenzione di sostanze stupefacenti in misura superiore alla d.m.g. anche se finalizzata al consumo personale, deve escludersi la violazione del diritto alla salute a causa della mancata previsione, in luogo della sanzione penale, di un trattamento sanitario, essendo invece previsti dalla legge trattamenti socio-sanitari mirati al recupero del soggetto agente ed alla tutela della sua salute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, corrispondente all'art. 71 l. 22 dicembre 1975, n. 685, come modif. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte