Sentenza 309/1992 (ECLI:IT:COST:1992:309)
Massima numero 18560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  18/06/1992;  Decisione del  18/06/1992
Deposito del 01/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18561  18562


Titolo
SENT. 309/92 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI - DIFFERENZE RISPETTO AL RAPPORTO DEI LAVORATORI SUBORDINATI (IMPIEGATI ED OPERAI) - FONDAMENTO.

Testo
Il rapporto di lavoro dei dirigenti si differenzia nettamente da quello dei lavoratori subordinati (impiegati ed operai) per il diverso grado di collaborazione esistente con l'imprenditore, del quale il dirigente - cui spettano autonomia e discrezionalita' delle decisioni - deve godere sempre la fiducia, costituendone un vero e proprio "alter ego". Giustamente quindi, il rapporto stesso cade nell'area della libera recedibilita', salvo le garanzie derivanti dai contratti collettivi della categoria di appartenenza - che, in via generale, prevedono la possibilita' di adire un collegio arbitrale ai fini dell'accertamento della mancanza di una idonea giustificazione dell'intimato licenziamento - nonche' dalla legge, contro fatti che ledono la dignita' di uomo e di lavoratore del dirigente medesimo (licenziamenti senza l'atto scritto, discriminatori o disciplinari senza osservanza di norme di garanzia procedimentale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte