Sentenza 309/1992 (ECLI:IT:COST:1992:309)
Massima numero 18561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  18/06/1992;  Decisione del  18/06/1992
Deposito del 01/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18560  18562


Titolo
SENT. 309/92 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRIGENTI - FACOLTA' DI OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE L'ETA' PENSIONABILE PER IL CONSEGUIMENTO, AI FINI PREVIDENZIALI, DELLA MASSIMA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA, MA SENZA LE GARANZIE DI STABILITA' DEL POSTO DI LAVORO DI CUI ALLE LEGGI NN. 604 DEL 1966 E 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI SUBORDINATI (IMPIEGATI ED OPERAI) BENEFICIANTI DI TALI GARANZIE - INSUSSISTENZA - NON OMOGENEITA' DELLE CATEGORIE POSTE A CONFRONTO - LEGITTIMO ESERCIZIO, IN MATERIA, DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il riconoscimento, per i dirigenti, ex art. 6, primo comma, del d.l. n. 791 del 1981 (conv. in l. n. 54 del 1982), della facolta' di optare per la continuazione del rapporto di lavoro anche dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile, al fine di conseguire la massima anzianita' contributiva, senza pero' - secondo l'interpretazione della prevalente giurisprudenza - poter fruire del diritto alle garanzie di stabilita' del posto di lavoro previste dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 per i lavoratori subordinati (impiegati ed operai), non da' luogo a una disparita' di trattamento, lesiva dell'art. 3 Cost.. Infatti, posto che il legislatore, nella sua discrezionalita', non ha inteso snaturare il rapporto 'de quo' (v. massima A) ed assimilarlo in tutto a quello dei lavoratori subordinati, indubbiamente la disposizione in questione realizza un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco (dell'ente previdenziale, del lavoratore e del datore di lavoro) ed appare comunque produttiva di effetti utili nei confronti del dirigente, non potendosi negare, in presenza della effettuata opzione, la nullita' del licenziamento ad esso intimato solo per ragioni di eta'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, conv. in l. 26 febbraio 1982, n. 54).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte