Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Disciplina del t.u. edilizia - Natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale - Qualificazione riconosciuta in base alla ratio delle singole disposizioni - In particolare: disciplina della sanatoria contenuta negli artt. 36 e 38 t.u. edilizia, per il caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o difformità del titolo abilitativo ovvero in base a un titolo abilitativo poi annullato (c.d. abusi edilizi sopravvenuti) - Limite alla potestà legislativa primaria regionale e provinciale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Provincia autonoma di Bolzano che disciplinano la sanatoria degli interventi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato, prevedendo la condizione ulteriore, rispetto al t.u. edilizia, della salvaguardia delle attività legittimamente espletate, la commisurazione della sanzione in base al danno urbanistico arrecato nonché la sua riduzione in considerazione della sola sopravvenuta conformità urbanistica dell'opera). (Classif. 090008)
La disciplina statale inerente ai titoli abilitativi di cui al t.u. edilizia – in ragione del contenuto riformatore, dell’attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza e del fatto che, rispondendo ad un interesse unitario, esige attuazione su tutto il territorio nazionale – è espressione di norme fondamentali di riforma economico-sociale e, in quanto tale, condiziona la potestà legislativa primaria regionale e provinciale. (Precedenti: S. 147/2023 - mass. 45750; S. 90/2023; S. 24/2022 - mass. 44545; S. 198/2018 - mass. 41507)
La qualificazione di norme fondamentali di riforma economico-sociale non può essere attribuita, immediatamente ed indistintamente, a tutte le disposizioni del tu. edilizia, ma deve essere valutata di volta in volta, alla luce della loro ratio. (Precedente: S. 198/2018 - mass. 41487).
Gli artt. 36 e 38 t.u. edilizia – laddove derogano all’ordinaria disciplina di governo del territorio, introducendo ipotesi di sanatoria – realizzano un contemperamento di contrapposti interessi incidenti sul territorio, idoneo a garantire la tutela del paesaggio e dell’ambiente; presentando una dimensione nazionale, che non può subire differenziazioni regionali, meritano di essere qualificate alla stregua di norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tali idonee a vincolare la potestà legislativa primaria regionale e provinciale. (Precedente: S. 118/2019).
Il principio della doppia conformità, nel delimitare presupposti e limiti della sanatoria delle opere realizzate in assenza/difformità del titolo edilizio, riveste importanza cruciale nella disciplina edilizia e, in quanto riconducibile alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincola anche la potestà legislativa di regioni ad autonomia speciale a cui sia riconosciuta, a livello statutario, una competenza primaria in materia urbanistica. (Precedenti: S. 125/2024 -mass. 46338; S. 24/2022 - mass. 44558; S. 232/2017 - mass. 41706).
L’art. 36 t.u. edilizia, nel dettare il principio della doppia conformità, impone – ai fini della sanatoria delle opere realizzate in assenza/difformità del titolo edilizio – l’assoluto rispetto delle relative prescrizioni durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza; ne consegue che risultano sanabili i soli abusi formali che non arrecano danno urbanistico-edilizio. Ciò a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e indipendentemente dall’estensione del fenomeno dell’abusivismo nei singoli contesti territoriali. (Precedenti: S. 125/2024 - mass. 46338; S. 93/2023- mass. 45617; S. 24/2022 - mass. 44558; S. 77/2021 - mass. 43785; S. 68/2018 - mass. 41447 - 41449; S. 232/2017 - mass. 41706).
L’art. 38 t.u. edilizia, che detta il regime sanzionatorio degli abusi edilizi “sopravvenuti”, va qualificato come norma fondamentale di riforma economico-sociale; la disciplina della sanatoria degli abusi edilizi mira, infatti, a proteggere interessi di primaria importanza e di segno unitario, correlati al governo del territorio e alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, con necessità di attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale, l’art. 4, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 1 del 2022, integralmente sostitutivo dell’art. 94 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, che disciplina la sanatoria degli interventi edilizi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato, c.d. abusi edilizi sopravvenuti, prevedendo che, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, anche in considerazione dell’esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate, sia irrogata una sanzione pecuniaria, la quale tenga conto del danno urbanistico arrecato, che la stessa possa essere ridotta in determinate ipotesi e che la sua corresponsione produca i medesimi effetti di sanatoria dell’accertamento di conformità. La disposizione impugnata dal Governo contrasta, sotto plurimi profili, con gli artt. 38 e 36 t.u. edilizia, norme fondamentali di riforma economico-sociale, idonee a vincolare la potestà legislativa primaria provinciale in materia di urbanistica e piani regolatori. Rispetto al primo – che detta il regime sanzionatorio degli abusi edilizi sopravvenuti prevedendo anche le condizioni per la c.d. “fiscalizzazione dell’abuso” – il legislatore provinciale non può introdurre elementi valutativi ulteriori, né sostituire la misura individuata quale “prezzo” per mantenere un immobile che andrebbe altrimenti demolito né graduare la sanzione in funzione della gravità del danno urbanistico arrecato. Contrasta, infine, con l’art. 36 t.u. edilizia la prevista riduzione della sanzione pecuniaria in considerazione della sola sopravvenuta conformità urbanistica dell’opera, in quanto la disposizione finisce per reintrodurre una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione dell’amministrazione, che prescinde dalla doppia conformità).