Sentenza 314/1992 (ECLI:IT:COST:1992:314)
Massima numero 18627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  18/06/1992;  Decisione del  18/06/1992
Deposito del 01/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18628  18630


Titolo
SENT. 314/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI CHE NON ERANO PARTI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INCIDENTALE - ESCLUSIONE IN VIA DI PRINCIPIO - DEROGHE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - FATTISPECIE.

Testo
Il principio - costantemente affermato dalla Corte - di corrispondenza formale delle parti del giudizio incidentale di costituzionalita' con quelle costituite nel giudizio 'a quo', e' derogabile nei casi in cui il giudizio costituzionale incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive ed i titolari di esse non abbiano la possibilita' di "difenderle" come parti del processo di provenienza. E' percio' ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale della parte non costituita nel giudizio 'a quo', quando: a) si tratti di questione dalla cui risoluzione dipende la possibilita' dell'interessato di intervenire nel processo principale; b) l'interesse a stare nel giudizio di costituzionalita' sorga dall'ordinanza di rimessione emessa dalla Corte quale giudice 'a quo'; c) l'interesse di cui e' titolare il soggetto, pur se formalmente esterno rispetto ad un giudizio cautelare, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla concreta formulazione da parte del giudice rimettente della questione di costituzionalita' - un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere - per l'affermazione del principio, S. nn. 63/1991, 124/1990, 220/1988 e 1022/1988; per i casi di deroga ad esso, v. S. n. 429/1991 e 20/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23