Sentenza 314/1992 (ECLI:IT:COST:1992:314)
Massima numero 18628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  18/06/1992;  Decisione del  18/06/1992
Deposito del 01/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18627  18630


Titolo
SENT. 314/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTO CHE NON ERA PARTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INCIDENTALE - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio incidentale di costituzionalita' concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo introdotto dalla L. n. 223 del 1990, e' ammissibile la costituzione della Societa' TV internazionale, in quanto - ancorche' non costituitasi nel giudizio cautelare 'a quo', del quale non era a conoscenza - essa e' titolare di una situazione soggettiva che poteva legittimare un intervento nel processo di provenienza e che riceverebbe un pregiudizio irrimediabile da un'eventuale pronuncia di accoglimento della sollevata questione di costituzionalita'. - V. massima precedente (e, ivi, sub lett. c)).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23