Sentenza 315/1992 (ECLI:IT:COST:1992:315)
Massima numero 18609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
29/06/1992; Decisione del
29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Titolo
SENT. 315/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI CHE NON ERANO PARTI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INCIDENTALE - ESCLUSIONE IN VIA DI PRINCIPIO - DEROGHE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - FATTISPECIE.
SENT. 315/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI CHE NON ERANO PARTI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INCIDENTALE - ESCLUSIONE IN VIA DI PRINCIPIO - DEROGHE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - FATTISPECIE.
Testo
Il principio - costantemente affermato dalla Corte - secondo cui nei giudizi di costituzionalita' in via incidentale sono legittimate a costituirsi soltanto le parti del giudizio 'a quo' che, al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, avevano tale qualita', e' derogabile nei casi in cui il giudizio costituzionale incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive ed i titolari di esse non abbiano la possibilita' di difenderle come parti del processo di provenienza. E' percio' ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale della parte non costituita nel giudizio 'a quo', quando: a) si tratti di questione dalla cui risoluzione dipende la possibilita' dell'interessato di intervenire nel processo principale; b) l'interesse a stare nel giudizio di costituzionalita' sorga dall'ordinanza di rimessione emessa dalla Corte quale giudice 'a quo'; c) l'interesse di cui e' titolare il soggetto, pur se formalmente esterno rispetto ad un giudizio cautelare, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla concreta formulazione da parte del giudice rimettente della questione di costituzionalita' - un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere. - Per l'affermazione del principio, v. S. nn. 63/1991, 124/1990, 220 e 1022/1988; per i casi di deroga ad esso, v. S. nn. 20/1982, 429/1991 e 314/1992.
Il principio - costantemente affermato dalla Corte - secondo cui nei giudizi di costituzionalita' in via incidentale sono legittimate a costituirsi soltanto le parti del giudizio 'a quo' che, al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, avevano tale qualita', e' derogabile nei casi in cui il giudizio costituzionale incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive ed i titolari di esse non abbiano la possibilita' di difenderle come parti del processo di provenienza. E' percio' ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale della parte non costituita nel giudizio 'a quo', quando: a) si tratti di questione dalla cui risoluzione dipende la possibilita' dell'interessato di intervenire nel processo principale; b) l'interesse a stare nel giudizio di costituzionalita' sorga dall'ordinanza di rimessione emessa dalla Corte quale giudice 'a quo'; c) l'interesse di cui e' titolare il soggetto, pur se formalmente esterno rispetto ad un giudizio cautelare, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla concreta formulazione da parte del giudice rimettente della questione di costituzionalita' - un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere. - Per l'affermazione del principio, v. S. nn. 63/1991, 124/1990, 220 e 1022/1988; per i casi di deroga ad esso, v. S. nn. 20/1982, 429/1991 e 314/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23