Sentenza 315/1992 (ECLI:IT:COST:1992:315)
Massima numero 18611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
29/06/1992; Decisione del
29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Titolo
SENT. 315/92 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO A SEGUITO DI SENTENZA PARZIALE CHE DEFINISCE IL MERITO DELLA CONTROVERSIA - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' (AVENDO IL GIUDICE 'A QUO' ESAURITO LA PROPRIA COGNIZIONE) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 315/92 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO A SEGUITO DI SENTENZA PARZIALE CHE DEFINISCE IL MERITO DELLA CONTROVERSIA - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' (AVENDO IL GIUDICE 'A QUO' ESAURITO LA PROPRIA COGNIZIONE) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' non consente di sollevare la questione dopo la decisione del merito della causa, sicche' e' inammissibile la questione proposta dal giudice amministrativo dopo che, con sentenza parziale recante la stessa data dell'ordinanza di rimessione, questi ha definito l'unico oggetto del giudizio, respingendo la censura prospettata dal ricorso ed esaurendo di conseguenza la propria cognizione.
Il carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' non consente di sollevare la questione dopo la decisione del merito della causa, sicche' e' inammissibile la questione proposta dal giudice amministrativo dopo che, con sentenza parziale recante la stessa data dell'ordinanza di rimessione, questi ha definito l'unico oggetto del giudizio, respingendo la censura prospettata dal ricorso ed esaurendo di conseguenza la propria cognizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23