Sentenza 314/1992 (ECLI:IT:COST:1992:314)
Massima numero 18630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  18/06/1992;  Decisione del  18/06/1992
Deposito del 01/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18627  18628


Titolo
SENT. 314/92 C. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - DIFFUSIONI TELEVISIVE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - REGIME 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - NECESSITA' DI PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE, EQUIPARATO, QUANTO AGLI EFFETTI, ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI RIPETITORI DI PROGRAMMI ESTERI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).

Testo
Nel procedimento 'ex' art. 700 c.p.c., promosso, anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 223 del 1990, al fine di ottenere la sospensione in via cautelare dell'ordine di disattivazione di un impianto di telediffusione autorizzato ai sensi della legislazione previgente, e' priva di rilevanza la questione di costituzionalita' della disciplina concessoria introdotta dalla L. n. 223 cit., giacche' quest'ultima, essendo successiva al verificarsi dei fatti dedotti in ricorso, non puo' in alcun modo influire sulla qualificazione della posizione soggettiva del ricorrente, ne', quindi, sull'accertamento relativo alla giurisdizione del giudice adito. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 2, 16, 32 e 38 della l. 6 agosto 1990, n. 223, sollevata in riferimento all'art. 21 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte