Legalità (principio di) - In genere - Disciplina delle funzioni amministrative - Necessità che siano regolate mediante atto legislativo dell'ente competente (Stato o Regioni) - Possibilità che le funzioni amministrative dislocate dallo Stato in ambito regionale possano essere assegnate a livello comunale (delega) - Esclusione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. (Classif. 140001).
Il principio di legalità, quale canone fondante dello Stato di diritto, impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate mediante un atto legislativo, la cui adozione non può che spettare all'ente - Stato o Regione, secondo le rispettive competenze (art. 118, secondo comma, Cost.) - che ha inteso dislocare la funzione amministrativa in deroga al criterio generale che ne predilige l'assegnazione al livello comunale. Tanto conduce logicamente a escludere che le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. - che, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla Regione - possano essere da quest'ultima riallocate presso altro ente infraregionale, stante la mancata riproduzione, nel testo dell'art. 118 Cost. introdotto dalla legge cost. n. 3 del 2001, del riferimento alla delega come strumento di "normale" esercizio delle funzioni amministrative regionali.
La potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate nell'art. 117, secondo comma, Cost. comporta la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai Comuni - ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118, primo comma, Cost. - tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo.