Sentenza 315/1992 (ECLI:IT:COST:1992:315)
Massima numero 18612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
29/06/1992; Decisione del
29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Titolo
SENT. 315/92 D. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - TARIFFE DEI PREMI ASSICURATIVI - APPROVAZIONE DA PARTE DEL CIP PREVIO PARERE OBBLIGATORIO DI APPOSITA COMMISSIONE MINISTERIALE - COMPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMA - ASSERITA CARENZA DI GARANZIE DI OBIETTIVITA' NELLA DETERMINAZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (AVENDO IL GIUDICE 'A QUO' PRECEDENTEMENTE DEFINITO LA CONTROVERSIA SOTTOPOSTA AL SUO ESAME).
SENT. 315/92 D. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - TARIFFE DEI PREMI ASSICURATIVI - APPROVAZIONE DA PARTE DEL CIP PREVIO PARERE OBBLIGATORIO DI APPOSITA COMMISSIONE MINISTERIALE - COMPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMA - ASSERITA CARENZA DI GARANZIE DI OBIETTIVITA' NELLA DETERMINAZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (AVENDO IL GIUDICE 'A QUO' PRECEDENTEMENTE DEFINITO LA CONTROVERSIA SOTTOPOSTA AL SUO ESAME).
Testo
E' inammissibile - in quanto sollevata dal giudice amministrativo dopo la decisione del merito della causa - la questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma sesto, L. 24 dicembre 1969 n. 990, modificato dalla L. 26 febbraio 1977 n. 39, nella parte in cui, con riguardo all'approvazione da parte del CIP delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza relative all'assicurazione r.c.a., prevede l'intervento di un'apposita Commissione ministeriale in luogo della Commissione centrale prezzi, e ne determina la composizione in modo meno garantistico rispetto a quest'ultima. (Nella specie, la questione - prospettata in via subordinata dal ricorrente - e' stata sollevata dal g.a. dopo che, con sentenza parziale emessa in pari data, quest'ultimo aveva respinto la censura di illegittimita' dell'impugnato d.m. 14 gennaio 1989). - v. massima precedente.
E' inammissibile - in quanto sollevata dal giudice amministrativo dopo la decisione del merito della causa - la questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma sesto, L. 24 dicembre 1969 n. 990, modificato dalla L. 26 febbraio 1977 n. 39, nella parte in cui, con riguardo all'approvazione da parte del CIP delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza relative all'assicurazione r.c.a., prevede l'intervento di un'apposita Commissione ministeriale in luogo della Commissione centrale prezzi, e ne determina la composizione in modo meno garantistico rispetto a quest'ultima. (Nella specie, la questione - prospettata in via subordinata dal ricorrente - e' stata sollevata dal g.a. dopo che, con sentenza parziale emessa in pari data, quest'ultimo aveva respinto la censura di illegittimita' dell'impugnato d.m. 14 gennaio 1989). - v. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte