Sentenza 316/1992 (ECLI:IT:COST:1992:316)
Massima numero 18541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
29/06/1992; Decisione del
29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Titolo
SENT. 316/92 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE DI FATTO "NUOVO" - CONDIZIONE: CONSENSO DELL'IMPUTATO - IN ALTERNATIVA: PROCEDIMENTO IN FORMA ORDINARIA - CONSEGUENZE.
SENT. 316/92 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE DI FATTO "NUOVO" - CONDIZIONE: CONSENSO DELL'IMPUTATO - IN ALTERNATIVA: PROCEDIMENTO IN FORMA ORDINARIA - CONSEGUENZE.
Testo
Nel nuovo codice di procedura penale la disciplina delle nuove contestazioni a dibattimento e' articolata nel senso che, nel caso in cui, durante l'istruttoria dibattimentale, emerga nei confronti dello imputato un fatto "nuovo", la sua contestazione e' possibile solo se lo stesso vi consenta. Altrimenti occorre procedere nelle forme ordinarie con la conseguenza che, in ordine a tale fatto, all'indagato e' data anche la possibilita' di chiedere il rito abbreviato.
Nel nuovo codice di procedura penale la disciplina delle nuove contestazioni a dibattimento e' articolata nel senso che, nel caso in cui, durante l'istruttoria dibattimentale, emerga nei confronti dello imputato un fatto "nuovo", la sua contestazione e' possibile solo se lo stesso vi consenta. Altrimenti occorre procedere nelle forme ordinarie con la conseguenza che, in ordine a tale fatto, all'indagato e' data anche la possibilita' di chiedere il rito abbreviato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte