Sentenza 316/1992 (ECLI:IT:COST:1992:316)
Massima numero 18542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  29/06/1992;  Decisione del  29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18540  18541


Titolo
SENT. 316/92 C. PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - CONTESTAZIONE DI REATO CONCORRENTE O MODIFICA D'IMPUTAZIONE E DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - OBBLIGATORIETA' - IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI ESSERE RIMESSO IN TERMINI PER LA RICHIESTA DEL RITO ABBREVIATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - IDENTITA' DEL "FATTO STORICO" CON CONSEGUENTE PREVEDIBILITA' DELLA CONTESTAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La impossibilita', per l'imputato, nel sistema del nuovo codice, quando dall'istruttoria dibattimentale emerge l'ipotesi di un reato concorrente o di modifica della imputazione e di circostanza aggravante, a differenza da quanto e' invece previsto per la contestazione del fatto "nuovo" (v. massima B) di opporsi alla contestazione suppletiva non prestando il proprio consenso, ne' quindi, per il giudice, di decidere la riammissione in termini per la richiesta del rito abbreviato, e' giustificata dal rilievo che tale contestazione - dato lo stretto rapporto intercorrente tra l'imputazione originaria ed il reato connesso - e' evenienza non infrequente e non imprevedibile in un sistema processuale imperniato, come quello vigente, sulla formazione della prova in dibattimento, mentre, per altro verso, essa e' preclusa nel giudizio abbreviato (art. 441). E poiche' il relativo rischio rientra nel calcolo in base al quale l'imputato si determina a chiedere o meno tale rito, onde egli non ha che da addebitare a se medesimo le conseguenze della propria scelta, nella preclusione, anche in tale ipotesi, all'adozione del rito abbreviato a dibattimento gia' istaurato, non e' ravvisabile alcuna violazione del principio di uguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte